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DALL’1 SETTEMBRE STOP ALL’USO DELLA SOSTANZA “TPO” NEI COSMETICI

Non sarà più consentita alcuna forma di produzione, distribuzione, detenzione, vendita o utilizzo di prodotti cosmetici contenenti la sostanza

venerdì 29 agosto 2025
DALL’1 SETTEMBRE STOP ALL’USO DELLA SOSTANZA “TPO” NEI COSMETICI DALL’1 SETTEMBRE STOP ALL’USO DELLA SOSTANZA “TPO” NEI COSMETICI

Il primo settembre entra in vigore il Regolamento (UE) 2025/877, che ha introdotto modifiche rilevanti nella disciplina dei prodotti cosmetici. Tra queste, va prestata particolare attenzione alla classificazione della sostanza Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), identificata dal numero CAS 75980-60-8, come tossica, determinando così un divieto assoluto del suo impiego nei prodotti cosmetici, indipendentemente dalla concentrazione e dalla destinazione d’uso.

Il divieto si applica in maniera generalizzata, includendo pertanto anche l’utilizzo in ambito professionale, come nei trattamenti eseguiti in cabina estetica, in quanto considerato a tutti gli effetti una forma di “messa a disposizione sul mercato”.

Pur essendo entrato formalmente in vigore il 2 giugno 2025, il Regolamento stabilisce che le disposizioni inerenti al divieto diventeranno giuridicamente vincolanti a partire dal 1° settembre 2025.

Da tale data, in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, non sarà più consentita alcuna forma di produzione, distribuzione, detenzione, vendita o utilizzo di prodotti cosmetici contenenti TPO, inclusi quelli già presenti sul mercato.

È importante sottolineare che non è previsto alcun periodo transitorio, non è ammesso lo smaltimento delle scorte, né l’impiego residuale della sostanza da parte degli operatori.

La norma si applica in modo uniforme e immediato anche ai prodotti già distribuiti o in corso di commercializzazione.

Alla luce di ciò, tutte le imprese coinvolte nella filiera cosmetica sono tenute ad adeguarsi entro il 31 agosto 2025, adottando ogni misura necessaria per garantire la piena conformità normativa.

È pertanto necessario procedere tempestivamente alla cessazione dell’uso del TPO nelle formulazioni, alla riformulazione dei prodotti coinvolti, all’aggiornamento della documentazione tecnica obbligatoria, in particolare del Product Information File (PIF), e all’adeguamento dell’etichettatura, delle schede di sicurezza e delle dichiarazioni di conformità.

Dovrà, inoltre, essere garantito il ritiro di eventuali giacenze non conformi lungo tutta la catena distributiva.


Si ricorda che la mancata osservanza di tali obblighi può comportare gravi conseguenze sanzionatorie. In Italia, il D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 204 prevede sanzioni amministrative fino a 30.000 euro per singola violazione, oltre alla possibilità per le autorità competenti di disporre il ritiro o il richiamo immediato dei prodotti non conformi, anche se già commercializzati. Nei casi più gravi o reiterati, sono previsti provvedimenti interdittivi, quali la sospensione o la revoca dell’attività. In presenza di dolo o colpa grave, possono configurarsi anche responsabilità penali. Resta altresì applicabile la disciplina civilistica in materia di danno da prodotto difettoso, come previsto dagli articoli 114 e seguenti del Codice del Consumo.

Pertanto considerata la rigidità del quadro normativo, l’assenza di deroghe e la portata vincolante immediata del divieto, per garantire la compliance normativa, sI suggerisce di  procedere con la massima urgenza alla verifica e all’adeguamento delle proprie formulazioni, della documentazione tecnica e delle scorte lungo tutta la catena di distribuzione.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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