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I LUOGHI DOVE SI DEVE ANCORA INDOSSARE LA MASCHERINA

Un'Ordinanza del ministero della Salute e un Decreto approvato in Consiglio dei Ministri indicano dove va utilizzata fino al 30 settembre

giovedì 16 giugno 2022
DOVE RIMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA DOVE RIMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA

Con il nuovo allentamento scattato in questi giorni, cambiano ancora le norme sull’obbligo di mascherina nei luoghi al chiuso. Il 15 giugno un’Ordinanza del ministero della Salute (potete consultarla qui) e un Decreto (consultabile qui, l'articolo di interesse è l'11)) hanno prorogato al 30 settembre, “l’uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie”, come riporta un comunicato stampa del Consiglio dei Ministri. Nella sostanza, l’obbligo di mascherina (FFP2) riguarda oramai solamente i seguenti  casi:

  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado

Inoltre, c’è l’ obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali (di cui
all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017).

Per ulteriori informazioni sulle disposizioni che si applicano nei luoghi di lavoro vi invitiamo a consultare la pagina dedicata nel nostro sito.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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