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ENERGIA E IMU SUGLI ALBERGHI: LE AGEVOLAZIONI DEL NUOVO DECRETO

Una sintesi delle misure introdotte con il "Decreto Ucraina", che concede crediti d'imposta e altri benefici. Il "ritocco" sulle accise dei carburanti

giovedì 24 marzo 2022
ENERGIA E IMU SUGLI ALBERGHI: LE AGEVOLAZIONI DEL NUOVO DECRETO ENERGIA E IMU SUGLI ALBERGHI: LE AGEVOLAZIONI DEL NUOVO DECRETO

È stato pubblicato in data 21 marzo il Decreto Legislativo (così detto “Decreto Ucraina”) che prevede: alcune misure per il contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti; misure in tema di prezzi dell’energia; sostegni alle imprese più esposte all’attuale crisi legata anche alla guarra in Ucraina, presidi a tutela delle imprese nazionali e disposizioni sull’accoglienza umanitaria.

Vediamo di seguito, i provvedimenti di maggiore interesse:

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica
Alle imprese con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
, diverse dalle imprese cosiddette energivore, il Decreto riconosce un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è riconosciuto solo qualora il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

L’agevolazione fiscale è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta inoltre è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale
Anche alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L’agevolazione è riconosciuta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Come per il credito d’imposta sull’energia, anche questo è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

In caso di cessione, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici
Un’altra misura introdotta dal Governo riguarda la possibilità di richiedere, ai propri fornitori di gas ed energia con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24.

Riduzione aliquote accise sulla benzina e sul gasolio
Il Decreto è poi intervenuto sulle aliquote delle accise carburanti rideterminandole in questo modo:

a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.

Importi, questi, cui va applicata l’iva del 22%.

Il Decreto prevede poi che ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa, gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono all’Ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tramite PEC ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi sia alla data di entrata in vigore del provvedimento (il 22 marzo) che al trentesimo giorno successivo alla medesima data. La comunicazione dei predetti dati deve essere effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle date evidenziate.

In caso di mancata comunicazione dei dati si applica la sanzione da 500 a 3.000 euro.

Credito d’imposta per IMU in comparto turismo
Il decreto interviene anche sul settore turismo, riconoscendo un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per i seguenti soggetti:

  • imprese turistico-ricettive (comprese le attività agrituristiche come definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali) e imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta
  • imprese del comparto fieristico e congressuale
  • complessi termali e parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Il credito di imposta è riconosciuto in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.

La norma mette comunque alcuni paletti. Vediamo quali:

  • i relativi proprietari devono essere anche gestori delle attività esercitate negli immobili oggetto dell’agevolazione
  • i beneficiari devono aver subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Il credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 20207 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» di tale Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.

Va detto inoltre che l’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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