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IL DECRETO LAVORO È LEGGE

Le principali novità sui contratti a tempo determinato, proroghe e rinnovi, “bonus turismo”

lunedì 03 luglio 2023
IL DECRETO LAVORO È LEGGE IL DECRETO LAVORO È LEGGE

Con conversione in legge del Decreto Lavoro  (DL 4 maggio 2023 n. 48), avvenuta il 29 giugno scorso,  sono state introdotte alcune norme che agevolano l’utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato nel settore privato e altre regole di interesse per i lavoratori e le imprese.  

Alcune delle novità introdotte con il Decreto erano state esplicitamente richieste da Confcommercio per favorire l’assunzione dei lavoratori nei settori rappresentati.

Riassumiamo brevemente le misure.

CAUSALI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Ferma restando la possibilità di stipulare un contratto acausale di durata non superiore a 12 mesi, le causali sono necessarie per l’utilizzo dei contratti a termine, compresi quelli in somministrazione.

I contratti di lavoro a tempo determinato possono avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi.

Le ragioni che giustificano il proseguimento dopo i primi 12 mesi del contratto a termine “acausale” sono tre:

  • per esigenze previste dai contratti collettivi: in questo caso si intende sia la contrattazione nazionale che quella territoriale o aziendale;
  • in assenza delle previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, si apre la stipula di patti individuali, che sono la seconda “ragione”.  Cioè il contratto può proseguire oltre i 12 mesi per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, entro comunque  la scadenza temporale del 30 aprile 2024;
  • in sostituzione di altri lavoratori.

L’indicazione delle causali, oltre che in caso di proroga, è necessaria anche in caso di rinnovo.


RINNOVO

Anche i rinnovi, e non solo le proroghe, saranno senza causali fino a 12 mesi, a seguito dell’apprezzabile intervento di modifica dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.

Sia per le proroghe sia per i rinnovi, ai fini del computo del termine di 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.

SOMMINISTRAZIONE

Novità anche per il settore della somministrazione, con l’abolizione dei limiti quantitativi (20%) attualmente previsti per il personale in apprendistato e anche dei limiti per le assunzioni di lavoratori in mobilità, disoccupati o svantaggiati.

BONUS TURISMO

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, con l’art. 39-bis viene istituito il “bonus turismo”, vale a dire la detassazione del lavoro notturno e festivo.

L’incentivo, nello specifico, è riconosciuto, per il periodo che va dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, a favore di lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali. Esso consiste in una somma, a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuato nei giorni festivi.

Le risorse stanziate per la misura ammontano a 54,7 milioni di euro per l'anno 2023.

Possono fruire del “bonus turismo” i lavoratori assunti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a 40.000 euro.

Il “bonus” sarà riconosciuto su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

Il sostituto d'imposta compenserà il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante l'istituto della compensazione (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997).

TAGLIO AL CUNEO FISCALE CONTRIBUTIVO

La novità principale del DL lavoro è l’intervento aggiuntivo di 4 punti del taglio del cuneo fiscale contributivo per le retribuzioni fino a 35 mila euro, per il periodo compreso tra luglio e novembre 2023. 

Il beneficio va ad aggiungersi all’attuale taglio di 3 punti del cuneo per le retribuzioni fino a 25mila euro, portando lo “sconto” in totale a 7 punti, mentre per la fascia di retribuzioni compresa tra 25 mila e 35 mila euro, che già beneficia di un taglio di 2 punti, la passa a meno 6 punti.  Come detto, questa è “una sforbiciata” una tantum per 5 mesi.  

WELFARE

Resta a 3 mila euro la soglia di frange benefit per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Sono altresì esentasse fino a 3 mila euro le somme erogate o rimborsate al lavoratore per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce e gas). 

Sempre in tema di welfare, è stato stanziato un fondo da 60 milioni di euro a sostegno delle famiglie e la conciliazione vita-lavoro, quindi per potenziare i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

SMART WORKING

Nel settore privato proroga del diritto allo smart working al 30 settembre per i lavoratori fragili e al 31 dicembre per i genitori di figli fino a 14 anni d’età. Per i lavoratori fragili la proroga è condizionata al fatto che il lavoro agile sia compatibile  con le caratteristiche della prestazione lavorativa. Per i genitori di minori di 14 anni, che nel nucleo familiare non vi sia una altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore, e che la modalità smart working sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

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