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IL "DECRETO RISTORI" PER I SETTORI PIÙ COLPITI DAL DPCM

Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore. In sintesi le principali novità per le imprese associate

giovedì 29 ottobre 2020
IL "DECRETO RISTORI" PER I SETTORI PIÙ COLPITI DAL IL "DECRETO RISTORI" PER I SETTORI PIÙ COLPITI DAL

IN AGGIORNAMENTO

Il Consiglio dei ministri ha dato nei giorni scorsi il via libera al "Decreto Ristori", un pacchetto da 5 miliardi di aiuti ai settori colpiti dalle nuove restrizioni imposte dall'ultimo Dpcm per stoppare l'impennata di contagi da Coronavirus.
Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed  è scaricabile dal link a fondo pagina.

Riepiloghiamo i contenuti del Decreto di interesse per la azienda associate, emersi da una prima analisi degli uffici di Confcommercio Vicenza. Vi invitiamo a rimanere aggiornati collegandovi a questa pagina dove pubblicheremo informazioni più dettagliate o eventuali novità.

Da registrare anche la presa di posizione di Confcommercio Vicenza sul Decreto. "Tutte le nostre imprese - ha dichiarato il Direttore Ernesto Boschiero - avrebbero di gran lunga preferito lavorare, anziché far affidamento sui “ristori” del Governo. Ma vista la situazione creata con l’ultimo Dpcm apprezziamo quanto meno il fatto di aver introdotto un “automatismo” che dovrebbe evitare ulteriori oneri burocratici alle aziende già beneficiarie dei bonus erogati dall’Agenzia delle Entrate.  Ora si tratta di entrare nel dettaglio del Decreto, come stanno facendo i nostri uffici , per verificarne la reale portata e i meccanismi di funzionamento. Non sarebbe la prima volta, infatti - ha proseguito il direttore di Confcommercio Vicenza - , che un provvedimento nato con “buone intenzioni”, poi si rivela fonte di frustrazione per le imprese a causa di ritardi, o per l’intervento di ulteriori oneri burocratici inizialmente non previsti. Il nostro auspicio è, poi, che si provveda presto ad allargare i codici Ateco delle attività beneficiarie, perché le restrizioni imposte dal Dpcm non colpiscono solo le imprese costrette a chiudere o a limitare gli orari, ma si riflettono a cascata sulla filiera e su altri ambiti del commercio e dei servizi, che in tempi di smart working e di minore mobilità delle persone vedono chiaramente diminuire anche la loro clientela e di conseguenza i loro fatturati".

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER GLI OPERATORI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

L’art. 1 prevede contributi a fondo perduto, con un tetto massimo di 150mila euro, a favore delle attività colpite dalle più recenti restrizioni anti-Covid.

Beneficiari: le partite IVA attive alla data del 25 ottobre 2020 che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 (dove figurano anche i bar e i ristoranti). La platea dei beneficiari include ora anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato).

Entità: l'entità del contributo è differenziata, a seconda della tipologia di attività svolta, e calcolata come quota percentuale del contributo già erogato ai sensi articolo 25 del D.L. 34/2020 (ad esempio il 150% per gli alberghi, il 200% per le attività di ristorazione, il 150% per le attività di bar, il 200% per il catering, il 400% per le discoteche). Nel link a fondo pagina è scaricabile l’allegato al Decreto contenente i Codici Ateco ammessi e la relativa percentuale, da applicare a quanto già ricevuto, per calcolare il nuovo indennizzo.

Modalità: per i soggetti che avevano già usufruito del contributo ex articolo 25 del D.L. 34/2020, il nuovo contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente presso il quale è già stato erogato il precedente contributo. I soggetti che non avevano presentato istanza di cui all’articolo 25 potranno presentare domanda tramite una procedura web che si conoscerà nel dettaglio dopo l'emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Per gli OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA, il Decreto Ristori ha ora ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro il Fondo voluto da Fiavet Confcommercio al fine di sostenere le agenzie di viaggio ed i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID- 19, Fondo che già era stato incrementato di 200 milioni e che è oggetto delle istanze che dovevano essere presentate entro il 9 ottobre. Al momento si è in attesa di chiarimenti in merito alle modalità di riparto di tale nuove somme aggiuntive.

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE / AFFITTO D’AZIENDA

Per le imprese operanti nei settori riportati in allegato 1, è stato esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda.

SECONDA RATA IMU

Per l’anno 2020 è stato stabilito che non è dovuta la seconda rata dell’IMU concernente gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate in allegato 1, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

CASSA INTEGRAZIONE 

L’art. 12 ha previsto ulteriori 6 settimane di Cassa Integrazione ordinaria, Assegno ordinario e cig in deroga nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati anche parzialmente in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati alle sei settimane  previste dal nuovo provvedimento. L’Ufficio sindacale di Confcommercio Vicenza è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

LICENZIAMENTI 

Il decreto ha prorogato ulteriormente il divieto di licenziamento da parte delle aziende, spostando il termine al 31 gennaio 2021.

SOSPENSIONE CONTRIBUTI

Per i datori di lavoro che svolgono, quale attività prevalente, una di quelle di cui ai codici ATECO riportati in allegato 1 (ed i cui dati identificativi verranno inviati dall’Agenzia delle Entrate ad Inps ed Inail) è altresì disposta la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria per la competenza del mese di novembre (termini spostati al 16 marzo 2021).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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