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LA NUOVA ORDINANZA REGIONALE IN VIGORE DAL 12 DICEMBRE

Il provvedimento detta nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che riguardano anche attività commerciali e pubblici esercizi

venerdì 11 dicembre 2020
LA NUOVA ORDINANZA REGIONALE IN VIGORE DAL 12 DICE LA NUOVA ORDINANZA REGIONALE IN VIGORE DAL 12 DICE

E' stata pubblicata (ed è scaricabile dal link a fondo pagina) l'Ordinanza Regionale 167 del 10 dicembre 2020, che entra in vigore sabato 12 dicembre, fino al 15 gennaio 2021.


COMPORTAMENTI PERSONALI
È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione (eccezione per bambini di età inferiore a sei anni, soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità).
Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per la pratica del fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza interpersonale minima di un metro.

Rinnovato il divieto di attività sportiva, attività motoria e passeggiate nelle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti che risiedono o dimorano in tali aree.

MISURE PER ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO
L'Ordinanza introduce nuovamente  la previsione che l’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare (salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni).

Reintrodotta anche la forte raccomandazione agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita (esercizi con superficie di vendita superiore a 250 mq) da parte dei soggetti con almeno 65 anni preferibilmente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (non più nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso come da precedente Ordinanza).

Sono stati nuovamente previsti i seguenti limiti di compresenza di persone in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio su area fissa regolarmente aperti, fermo il rispetto in ogni caso dei protocolli e delle linee guida vigenti in materia di commercio al dettaglio in area fissa:

  1. per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri è consentito l’accesso ad un solo cliente per volta;
  2. per i locali con una superficie superiore a quaranta metri quadri è consentito l’accesso di un cliente ogni venti metri quadri.


Come già stabilito dai provvedimenti governativi, tutti i punti vendita devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all’interno che all’esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale.
Rinnovato l’obbligo che dalle ore 15 alla chiusura l’attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale.

Vanno in ogni caso rispettate le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni anche relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro.
Come già disciplinato nell’ambito dei comportamenti personali, si ribadisce che la mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione.

Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, ANCHE SE CONVIVENTI, con rispetto in ogni caso dell’obbligo di distanziamento di un metro (la disposizione introdotta dall’Ordinanza è più restrittiva di quella nazionale che prevede la deroga per i conviventi)

Come già previsto dai provvedimenti governativi, l’Ordinanza detta l’obbligo di esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.
La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell’esercizio di vendita o in luoghi affollati,
salvo che per gli alimenti da consumare nell’immediatezza dell’asporto.

Per completezza d'informazione riepiloghiamo di seguito anche le norme del Dpcm 3 dicembre 2020 ( scaricabile anch'esso a fondo pagina), che rimangono comunque in vigore.

SPOSTAMENTI

Confermato il “coprifuoco” dalle ore 22,00 alle ore 5,00  del  giorno  successivo, con estensione alle ore 7,00 per la sola mattina dell’1 gennaio 2021.

Inoltre,

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome,
  • nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni.

Rimangono consentiti  gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, ed il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Confermato che le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato:

  • distanza interpersonale di almeno un metro,
  • che gli ingressi avvengano in modo dilazionato
  • che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Confermato l’obbligo di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

Nelle giornate festive e prefestive gli esercizi commerciali sono aperti, mentre sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21,00

ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO - bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie

  • Le attività sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00;
  • Il consumo al tavolo: massimo di quattro persone per tavolo (in base all'Ordinanza 191 della Regione Veneto tale limite vale anche per i conviventi);
  • Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
  • Resta consentita fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati: dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera;
  • Confermato l’obbligo di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale..

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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