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LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA CONVERSIONE DEL "DECRETO AIUTI"

Le disposizioni in tema di agevolazioni per l'energia, credito d'imposta per gli autotrasportatori, partecipazione a fiere internazionali e buoni pasto

mercoledì 20 luglio 2022
Palazzo Madama, sede del Senato, dove è stato approvato in via definitiva il Decreto Palazzo Madama, sede del Senato, dove è stato approvato in via definitiva il Decreto

La conversione in legge del Decreto Aiuti ha portato ad alcune interessanti novità che riguardano sia le agevolazioni in materia di energia, sia altri provvedimenti che interessano le imprese rappresentate, ad esempio in tema di buoni pasto, internazionalizzazione, trasporto passeggeri. Vediamo da vicino ed in sintesi, alcune delle disposiziooni.

Crediti d’imposta in favore delle imprese NON energivore / NON gasivore per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
Sono confermate le disposizioni relative alla rideterminazione dei crediti d'imposta per le imprese NON energivore e per quelle NON gasivore.

Si ricorda che il credito d’imposta è stato stabilito nella misura del 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre 2022 – per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il “prezzo di riferimento del gas naturale” (calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Per le imprese, invece, diverse da quelle “energivore” (ma con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW) il valore del credito d’imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022. Il credito viene riconosciuto qualora il “prezzo di riferimento” della stessa – calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi – abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Con la legge di conversione è stata comunque introdotta una nuova disposizione che specifica che per la fruizione del credito d'imposta per le imprese non “energivore” (dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW) e del credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese non “gasivore”,  ove l’impresa si rifornisca nei primi due trimestri dell'anno 2022 dallo stesso venditore presso il quale si riforniva nel primo trimestre 2019, detto venditore è tenuto a comunicare, su richiesta dell'impresa, gli incrementi del costo della componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.
Gli uffici di Confcommercio sono a disposizione per il calcolo dei crediti spettanti, qualora non ricorra la condizione sopra citata.

E' stabilito, altresì, che i crediti d’imposta siano concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime “de minimis”.

Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022.
Le disposizioni riferite all’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022 di cui al decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, sono confluite nella Legge di conversione del Decreto Aiuti.
L’articolo dispone, in particolare, che l’ARERA, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022 (luglio - settembre), gli oneri generali del sistema elettrico, in continuità con quanto stabilito dal precedente decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 per il secondo trimestre 2022 (aprile - giugno).
Tale misura riguarderà sia le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione (con potenza disponibile fino a 16,5 kW), che le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell’anno 2022.
Le disposizioni riferite alla “Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell’anno 2022” di cui al decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, sono confluite nella Legge di conversione del Decreto Aiuti.
Viene disposto che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi (stimati o effettivi) dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%.  
Inoltre, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’articolo dispone che l’ARERA mantenga inalterate, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale, così come ridotte dal decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, per il secondo trimestre del 2022. Per i clienti finali che consumano fino a 5.000 metri cubi di gas all’anno, è prevista un’ulteriore riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas (riferite sempre al terzo trimestre 2022), fino a concorrenza dell’importo massimo di 240 milioni di euro. 

Credito d’imposta per gli autotrasportatori.
Per il contenimento degli effetti economici negativi derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, è riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi e in conto proprio, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, per l’acquisto del gasolio per i veicoli di categoria Euro V o superiore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e comprovato mediante le fatture d'acquisto. Si rimane in attesa delle istruzioni di dettaglio per presentare l’istanza di contributo attraverso una piattaforma informatica appositamente realizzata da ADM.

Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non trovano applicazione i limiti in materia di credito di imposta (€250.000), di compensazione diretta e di rimborso (1 MLD €) previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, e dall'articolo 34 della legge n. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. L’erogazione del contributo, per cui viene stanziata la somma complessiva di 496.945.000 di euro per l’anno 2022, avverrà nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili provvederà ai relativi adempimenti.

Contributo imprese trasporto paseggeri.
Con la conversione in Legge, si introduce, oltre al credito d’imposta destinato alle imprese di autotrasporto merci, anche uno stanziamento di 1 milione di euro per l’anno 2022 in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, saranno stabilite le modalità di attuazione della disposizione introdotta, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto.

Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.
L'articolo 25-bis prevede il rilascio di un buono del valore di 10.000 euro per le imprese aventi sede nel territorio nazionale che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia a partire dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione fino al 31 dicembre 2022, così come da calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il buono, rilasciato dal MISE per via telematica attraverso un’apposita piattaforma (che verrà resa disponibile entro trenta giorni), secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande, può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario come rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle fiere di cui sopra. Il buono è valido fino al 30 novembre 2022.
Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è contenuto nel limite massimo del valore del buono assegnato (10.000 euro). La spesa autorizzata a copertura delle domande è pari a 34 milioni di € per il 2022.

Servizi sostitutivi di mensa/buoni pasto.
L'articolo 26 bis, introdotto nella Legge di conversione grazie agli interventi di Fipe e Fida Confcommercio, apporta modifiche alla disciplina relativa all'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, resi tramite "buoni pasto", contenuta nell'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici.
Le modifiche introdotte dalla disposizione in esame intervengono su alcuni criteri di valutazione dell'offerta che possono essere stabiliti nelle gare per l'acquisto dei buoni pasto destinati ai dipendenti pubblici.
Uno dei criteri utilizzabile per la valutazione delle offerte è lo sconto incondizionato verso gli esercenti, che, ai sensi della modifica introdotta, dovrà essere non superiore al 5% del valore nominale del buono pasto. Tale sconto remunererà inoltre ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti.
Le disposizioni sopra commentate si applicano:

  • alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi siano pubblicati dopo il 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto) nonché
  • in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o avvisi, per le procedure in relazione alle quali non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte al 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della medesima legge di conversione).

Le novità sopra evidenziate trovano applicazione fino al 31 dicembre 2022 nelle more di una riforma complessiva che dovrà prevedere, tra l'altro, la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, al fine di garantire una maggiore funzionalità del sistema dei servizi sostitutivi di mensa.

Cartelle fiscali e rateizzazione.

Il decreto Aiuti, nella sua conversione in legge, è intervenmuto anche in merito alle cartelle fiscali e alla rateizzazione, ma di questo vi parliamo in un altro articolo che potete leggere qui.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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