• Home 
  • Norme 

COVID-19 LE MISURE IN VIGORE CON IL VENETO IN ZONA GIALLA

Cambio di zona per la nostra regione. Le principali disposizioni in vigore, in particolare per negozi e pubblici esercizi

venerdì 15 gennaio 2021
LIMITAZIONI PER COVID-19: LE MISURE DAL 16 DI GENN LIMITAZIONI PER COVID-19: LE MISURE DAL 16 DI GENN

IN AGGIORNAMENTO (ultimo aggiornamento del 01.02.2021)

E' in vigore il Dpcm 14 gennaio 2021 che detta, unitamente al Decreto Legge del 14 gennaio, le  misure efficaci fino al 5 marzo 2021.

Entrambe le norme sono scaricabili dal link a fondo pagina, assieme alle Linee Guida dell'8 ottobre 2020 cui le attività devono attenersi.

Opportuno evidenziare che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021 porta il Veneto dalla zona Arancione alla zona Gialla a partire dal 1° febbraio 2021.

Di seguito le principali misure dettate dal Dpcm,  che sostanzialmente richiamano quelle che erano già precedentemente in essere, con l'aggiunta del divieto relativo all’asporto dopo le ore 18 per alcune attività.

Le misure qui indicate  valgono per la ZONA GIALLA.

Obbligo indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a non conviventi

Dalle ore 22 alle 05.00 gli spostamenti sono consentiti solo per esigenze lavorative, di necessità o salute. E’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata in ambito regionale (in ambito comunale se la regione è collocata in zona arancione o rossa), una sola volta al giorno e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelli ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14

Sino al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrate/uscita dalle regioni (salvo motivi salute, lavoro, necessità).

Obbligo nei locali pubblici ed aperti al pubblico, nonché negli esercizi commerciali di esporre all’ingresso cartello con numero massimo di persone ammesse (nel sito Confcommercio è consultabile una pagina con i cartelli).

Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, le attività in sale da ballo e discoteche.

Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose,  le sagre, le fiere ed analoghi eventi.

Sospesi i convegni, congressi. Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo sussistenza di motivate ragioni. E’ fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO: si svolgono nel rispetto dei Protocolli e Linee Guida adottati dalla Conferenza delle Regioni. Nelle giornate festive e prefestive sono comunque chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistivi, tabacchi, edicole e librerie.

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE:

  1. sono consentite dalle 05.00 alle 18.00;
  2. consumo al tavolo è consentito per una massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
  3. consentita senza limitazioniorarie  la ristorazione negli alberghi ed in altre strutture ricettive a favore degli alloggiati;
  4. sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonchè fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Relativamente all'asporto, però, vige il divieto (valido per tutte le zone, giallo, arancione, rosso) dell’asporto dopo le ore 18 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar ed esercizi similari senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati). 
  5. devono essere rispettate le indicazioni contenute nelle Linee Guida per l'apertura delle attività; economiche, scaricabili in fondo alla pagina: si ricorda, ad esempio:
    • l'obbligo di rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici;
    • la disposizione dei tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti;
    • la possibilità di attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate alcune indicazioni;
    • la consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti);
  6. continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e gli esercizi siti nelle aree di rifornimento carburante lungo autostrade, itinerari europei E45 e E55, ospedali, aeroporti, porti, interporti.

 Gli impianti dei comprensori sciistici sono chiusi (possono essere utilizzati solo da parte atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettivi Federazioni).  A partire dal 15 febbraio gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali, solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte dalla Conferenza delle regioni, rivolte ad evitare assembramenti di persone.

 



 

 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE