LIMITI DI ETÀ E GUIDA DI MEZZI PESANTI E AUTOBUS
Il Ministero dell’Interno, con propria nota del 12 novembre scorso e in risposta ad un quesito posto dall’UNASCA, ha ritenuto utile fornire dei chiarimenti in merito ai limiti massimi di età indicati nell’art. 115, comma 2, Codice della Strada.
La norna, come precisa il Ministero, dispone che il conducente non possa superare i 65 anni per guidare autotreni ed autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate e i 60 anni per condurre autobus e autosnodati per il trasporto di persone. Tali limiti di età, tuttavia, possono essere elevati fino a 68 anni, sempreché il conducente consegua uno specifico attestato che dimostri i requisiti fisici e psichici, da rinnovare anno per anno, previa visita medica specialistica della Commissione medica locale competente.
Tale attestato che, non è previsto per i titolari di patente di guida straniera non residenti sul territorio nazionale, deve essere esibito congiuntamente alla patente di guida e alla CQC dal conducente in caso di controlli su strada effettuati dagli organi preposti.
Con riferimento alla concreta decorrenza dei limiti d’età, il Ministero informa che la questione è stata già affrontata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ha ribadito, che “ove la legge ricolleghi il verificarsi di determinati effetti al compimento di una specifica età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del compimento”, come affermato dal Consiglio di stato nella sentenza 2 dicembre 2011, n. 21.
Pertanto, il divieto di condurre autotreni ed autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate e autobus e autosnodati per il trasporto di persone decorre per i conducenti - previo il rinnovo annuale di cui abbiamo accennato- inderogabilmente a partire dal giorno successivo a quello del 68° compleanno.
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