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NUOVO DPCM IN VIGORE DAL 6 MARZO 2021 E VENETO IN ZONA ARANCIONE

Il Decreto, che scadrà il 6 aprile 2021, conferma molte delle limitazioni già in essere. Dall'8 marzo il Veneto entra nella nuova fascia con misure più restrittive

venerdì 05 marzo 2021
NUOVO DPCM IN VIGORE DAL 6 MARZO 2021: LE MISURE I NUOVO DPCM IN VIGORE DAL 6 MARZO 2021: LE MISURE I

Il Presidente Mario Draghi ha firmato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 (il provvedimento è scaricabile dal link a fondo pagina, così come i relativi allegati). Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021. Resta ferma, comunque, la possibilità da parte della Regione Veneto di reiterare e/o introdurre limitazioni ulteriori.

Il provvedimento, nella sostanza, conferma le disposizioni già contenute nei precedenti decreti, dettando una disciplina specifica a seconda della classificazione di rischio in cui vengono collocati i diversi territori: zona bianca, gialla, arancione e rossa.

Riportiamo di seguito, per ragioni di sintesi, le PRINCIPALI misure previste per la zona gialla (zona  assegnata al territorio della nostra regione fino al 7 marzo) e per la zona arancione (che scatterà lunedì 8 marzo, come preannunciato oggi in conferenza dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia).

ZONA GIALLA

Obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo l’isolamento rispetto a non conviventi.

Dalle ore 22.00 alle 05.00 gli spostamenti sono consentiti solo per esigenze lavorative, di necessità o salute. E’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata in ambito regionale, una sola volta al giorno e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelli ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14

Sino al 27 marzo 2021 è vietato ogni spostamento in entrata/uscita dalle regioni (salvo motivi salute, lavoro, necessità).

Obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020

Obbligo nei locali pubblici ed aperti al pubblico (quindi negli esercizi commerciali e pubblici esercizi) di esporre all’ingresso un cartello con numero massimo di persone ammesse (nel sito Confcommercio Vicenza è consultabile una pagina con i cartelli).

Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nonché le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Altresì vietate le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose,  le sagre, le fiere ed analoghi eventi.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live club e in altri locali o spazi anche all’aperto: dal 27 marzo sono consentiti con posti a sedere preassegnati e distanziati e nel rispetto di specifici numeri massimi di spettatori rispetto alla capienza consentita.

Sospesi i convegni, congressi e gli altri eventi, nonché le palestre, piscine, centri natatori, centri benessere.  Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo sussistenza di motivate ragioni. E’ fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO: si svolgono nel rispetto dei Protocolli e Linee Guida adottati dalla Conferenza delle Regioni ed a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale, gli ingressi in modo dilazionato e che sia impedito di sostare più del tempo necessario agli acquisti.

Nelle giornate festive e prefestive sono comunque chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistivi, tabacchi, edicole e librerie.

Relativamente all'asporto, ed al caso specifico del commercio al dettaglio di bevande, si evidenzia che non sarà più in vigore invece, dal 6 marzo, il divieto di asporto dopo le ore 18.00 previsto dal precedente DPCM per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella identificatadal codice Ateco 47.25, essendo stato confermato predetto divieto solo per l’attività identificata dal codice Ateco prevalente 56.3 (bar ed esercizi similari senza cucina).

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE:

  1. sono consentite dalle 05.00 alle 18.00;
  2. il consumo al tavolo è consentito per una massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
  3. è consentita senza limitazioni orarie la ristorazione negli alberghi ed in altre strutture ricettive a favore degli alloggiati;
  4. è sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Relativamente all'asporto, però, permane il divieto (valido per tutte le zone, giallo, arancione, rosso) dell’asporto dopo le ore 18.00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 (bar ed esercizi similari senza cucina).
  5. devono essere rispettate le indicazioni contenute nelle Linee Guida per l'apertura delle attività economiche (si ricorda, ad esempio: l'obbligo di rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici; la disposizione dei tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti; la possibilità di attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate alcune indicazioni; la consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti);
  6. continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e gli esercizi siti nelle aree di rifornimento carburante lungo autostrade, itinerari europei E45 e E55, ospedali, aeroporti, porti, interporti.

Si ricorda che nella Regione Veneto è ancora vigente fino al 5 marzo (dopo tale data si rimane in attesa di eventuali proroghe/modifiche) l’Ordinanza 11 del 9 febbraio che prevede la consumazione esclusivamente da seduti  dalle ore 15.00 e fino alle 18.00. La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca, sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande.

ZONA ARANCIONE

Sono vietati gli spostamenti fuori comune di residenza/domicilio/abitazione (salvo esigenza lavorative, studio, salute, necessità o per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune). Dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti sono consentiti gli spostamenti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai confini (escluso verso i capoluoghi di provincia).

Dalle ore 22.00 alle 05.00 gli spostamenti sono consentiti solo per esigenze lavorative, di necessità o salute. E’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata in ambito comunale, una sola volta al giorno e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelli ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14

Obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo l’isolamento rispetto a non conviventi.

Obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020

Obbligo nei locali pubblici ed aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello con numero massimo di persone ammesse (nel sito Confcommercio Vicenza è consultabile una pagina con i cartelli).

Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nonché le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Altresì vietate le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose,  le sagre, le fiere ed analoghi eventi.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live club e in altri locali.

Sospesi i convegni, congressi e gli altri eventi, nonché le palestre, piscine, centri natatori, centri benessere.  Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo sussistenza di motivate ragioni. E’ fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO: si svolgono nel rispetto dei Protocolli e Linee Guida adottati dalla Conferenza delle Regioni ed a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale, gli ingressi in modo dilazionato e che sia impedito di sostare più del tempo necessario agli acquisti.

Nelle giornate festive e prefestive sono comunque chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistivi, tabacchi, edicole e librerie.

Relativamente all'asporto, ed al caso specifico del commercio al dettaglio di bevande, si evidenzia che non sarà più in vigore invece, dal 6 marzo, il divieto di asporto dopo le ore 18.00 previsto dal precedente DPCM per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella identificata dal codice Ateco 47.25, essendo stato confermato predetto divieto solo per l’attività identificata dal codice Ateco prevalente 56.3 (bar ed esercizi similari senza cucina).

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (consentiti: la consegna a domicilio, l’asporto fino alle ore 22.00 – ma solo fino alle 18.00 per i soggetti con codice Ateco prevalente 56.3 - con divieto di consumazione sul posto, la ristorazione per alloggiati negli alberghi).

In merito al servizio "mensa" si ricorda l'importante risultato ottenuto a gennaio da Confcommercio, nella sua attività di costante confronto con gli Organi istituzionali, valido anche per le prossime settimane.
Il Ministero dell'Interno aveva infatti  infine chiarito che è consentito lo svolgimento, all'interno dei pubblici esercizi, dell'attività di ristorazione in favore dei lavoratori di aziende con le quali tali esercizi instaurino, onde erogare il servizio di mensa, un rapporto contrattuale per la somministrazione di alimenti e bevande.

Al fine di agevolare gli organi accertatori nella verifica della sussistenza delle condizioni richieste, deve essere resa disponibile in pronta visione copia dei contratti sottoscritti con le aziende, nonchè degli elenchi nominativi del personale preventivamente individuato quale beneficiario del servizio.

Il Ministero NON ritiene, invece, consentita, la possibilità per il titolare di partita IVA o libero professionista di instaurare con un pubblico esercizio un rapporto contrattuale di somministrazione al tavolo di alimenti e bevande.

 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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