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OBBLIGHI DI TRASPARENZA NELLE EROGAZIONI PUBBLICHE: SANZIONI RINVIATE AL 1° GENNAIO 2022

Vanno dichiarati, tra l’altro, tutti i contributi e le sovvenzioni ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni, compresi gli “aiuti Covid”

giovedì 24 giugno 2021
OBBLIGHI DI TRASPARENZA NELLE EROGAZIONI PUBBLICHE OBBLIGHI DI TRASPARENZA NELLE EROGAZIONI PUBBLICHE

Il 30 giugno è da alcuni anni una scadenza importante per l’adempimento degli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche, introdotto dalla Legge. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza - articolo 1, commi 125 – 129), in seguito modificata dal DL n. 34/2019. In sostanza, la norma prevede che le imprese e le associazioni che hanno ricevuto erogazioni pubbliche di ammontare pari o superiore a 10.000 euro siano obbligate a comunicarlo e questo in modalità differente a seconda del tipo di soggetto destinatario della sovvenzione.

Quest’anno però c’è una novità. Grazie anche delle istanze presentate in Parlamento da Confcommercio, in sede di conversione in legge del D.L. n. 52/2021, così detto “Riaperture”, è stato approvato un emendamento che proroga al 1° gennaio 2022 il termine di decorrenza delle sanzioni per l’anno 2021, relative all’inosservanza degli obblighi di trasparenza.

Ricordiamo, comunque, di seguito i principali obblighi previsti dalla normativa.

LE EROGAZIONI DA DICHIARARE
Quali sono le erogazioni che vanno considerate per stabilire se si è, o meno, superata la soglia di 10mila euro? La norma si riferisce a "sovvenzioni, i sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria", effettivamente erogate, dalle Pubbliche Amministrazioni, nell'esercizio finanziario precedente.

La formulazione della norma - e in particolare il riferimento agli atti "non aventi carattere generale"– porta ad escludere dall'obbligo di trasparenza i vantaggi economici ricevuti sulla base di un regime generale (quali, ad esempio, agevolazioni fiscali o contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni) e a limitare l’ambito oggettivo di applicazione ai rapporti bilaterali - peraltro privi di "natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria" - tra soggetto pubblico, o comunque riconducibile alla sfera pubblica, ed impresa. Va detto che il limite dei 10mila euro si intende in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola operazione.

Con riferimento agli “aiuti Covid”, va evidenziato che l'articolo 1 del “Decreto Sostegni 1” stabilisce tutte quelle misure d'aiuto che, in forma cumulata, possono rientrare, se rispettate le condizioni, nella sezione 3.1 o 3.12 del Temporary Framework della Commissione Europea (ossia un "quadro temporaneo” per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato) .Tali misure sono considerate Aiuti di stato e la Commissione ha confermato che gli stessi sono soggetti alla trasparenza con la necessaria pubblicazione nel registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Gli “aiuti Covid” richiamati dal Decreto Sostegni, sono, ad esempio, il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio, il credito d’imposta per
i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda; il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, l’esenzione IMU; il contributo a Fondo perduto del Decreto Ristori; il contributo a Fondo perduto del Decreto di Natale ed altri ancora)

COME DICHIARARE
Per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in forma ordinaria (esempio società di capitali) l’obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa.
Le altre imprese (es. quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle che comunque non sono tenute alla redazione della nota integrativa, quali micro-imprese, imprese individuali e società di persone), hanno l’obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, entro il 30 giugno di ogni anno. Lo stesso vale per le associazioni, fondazioni e Onlus, nonché cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (di cui al d.lgs n.286/1998). Nella sola ipotesi in cui l’obbligato  (comunque non tenuto alla redazione del bilancio in forma ordinaria o alla redazione della nota integrativa) sia privo di sito internet, la pubblicazione può avvenire sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Confcommercio Vicenza renderà noto, nelle prossime settimane, quale soluzione avrà adottato per le imprese socie prive del sito internet.

COSA DICHIARARE?

Per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • Denominazione del soggetto erogante;
  • Somma incassata o valore del vantaggio fruito;
  • Data di incasso;
  • Causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto Aiuti di Stato e Aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. (es. "la società xxx, con codice fiscale yyy, ha ricevuto nel corso del 2020 aiuti di stato pubblicati sul RNA - sezione Trasparenza").

IL REGIME SANZIONATORIO
In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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