Si avvicina la scadenza del 28 giugno per adeguarsi alla normativa sul così detto “obbligo di accessibilità” (ne abbiamo parlato QUI).
Ai sensi di quando stabilito dal D.Lgs 82/2022, infatti, l’offerta in rete di taluni prodotti e servizi dovrà rispettare specifici requisiti di accessibilità al fine di ottimizzare l'accesso e l’uso del bene/servizio da parte di persone con disabilità. Con particolare riferimento al settore “servizi” si ricorda che sono interessati all’obbligo - con la sola esclusione delle microimprese (ovvero le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni di euro) anche quanti offrano servizi di commercio elettronico.
Il D.Lgs. 82/2022 declina ulteriori numerose casistiche di soggetti obbligati a garantire la predetta “Accessibilità” stabilendo obblighi puntuali e, al ricorrere determinate condizioni (da documentare tramite apposita valutazione, si veda la sezione «Modifica sostanziale e onere sproporzionato» inserita nella norma), anche casi di esclusione ulteriori rispetto alle microimprese.
Al fine anche di dar conto puntuale degli obblighi e delle esclusioni, Confcommercio Vicenza ha elaborato un Documento di approfondimento scaricabile nell’area riservata agli associati (previa registrazione) cliccando QUI.
Si evidenzia che sino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestarli utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo, prima del 28 giugno 2025, per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima di tale data possono altresì essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data.
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.