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OBBLIGO DI GREEN PASS: LE REGOLE DAL 6 AGOSTO

La prossima settimana entrerà in vigore il nuovo Decreto con le misure per frenare l'avanzata dei contagi. Cosa cambia per le imprese

venerdì 23 luglio 2021
DECRETO LEGHGE GREEN PASS DECRETO LEGHGE GREEN PASS

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella giornata del 22 luglio il Decreto Legge n. 105 sull'emergenza Covid (scaricabile dal link a fondo pagina)  che introduce nuovi criteri, per le Regioni,  per entrare in zona gialla, arancione o rossa, prolunga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre e definisce gli ambiti dove è obbligatorio l'utilizzo del Green Pass.

Vediamo da vicino, in sintesi, le misure di maggior interesse per le imprese.

MISURE DI CONTENIMENTO E LINEE GUIDA DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare misure di contenimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Prorogato, sino al 31 dicembre 2021, anche l’obbligo di svolgere le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

GREEN PASS

A far data dal 6 agosto 2021, in zona bianca (ma anche in zona gialla, arancione o rossa, laddove i servizi e le attività sottoelencate siano consentiti), l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (maggiori informazioni sul Green Pass in questo articolo):

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso. Dunque, la disposizione non si applica per l’accesso ai tavoli all’aperto, né per il consumo al bancone al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

Il possesso della certificazione verde non è necessario per accedere alle strutture ricettive, ma è necessario per accedere ad alcuni servizi e attività accessorie all’attività ricettiva. Si rimanda a questo proposito a due circolari, scaricabili dall'area rioservata del sito, previo accesso con le credenziali: Circolare 1 Federalberghi - Circolare 2 Federalberghi.

Rimane altresì ferma la disposizione di cui all’art. 8-bis del Decreto “Riaperture” che impone già oggi il possesso di una delle certificazioni verdi per i partecipanti alle feste conseguenti a cerimonie civili e religiose.

CARTELLO INFORMATIVO
A seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di esibizione del Green Pass per il consumo al tavolo (al chiuso) nei pubblici esercizi, Confcommercio Vicenza ha predisposto un apposto cartello informativo che gli operatori del settore potranno - in via facoltativa - esporre all'ingresso del locale. Il cartello può essere scaricato CLICCANDO QUI o richiesto agli uffici dell'Associazione (tel. 0444 964300).

ESENZIONI

L’obbligo di esibire il Green Pass per l'accesso alle attività sopra elencate non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti (in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

VERIFICHE (aggiornamento dell'11 agosto 2021)

Il Ministero dell’Interno, con Circolare n. 15350/117/2/1 del 10 agosto 2021 (scaricabile a fondo pagina), ha fornito maggiori disposizioni sul tema del controllo del Green Pass.

Il provvedimento del Viminale precisa che:

  • resta in capo ai soggetti identificati dall’art. 13, comma 2, del DPCM del 17 giugno scorso l’onere di verificare mediante l’App “Verifica c 19” il possesso da parte del cliente di una delle certificazioni verdi (o l'onere di verificare il possesso di documentazione equipollente prevista dalla norma);
  • il controllo sul documento di riconoscimento di cui all’art. 13, comma 4 del DPCM sopra citato, deve essere intesa come attività di accertamento avente natura discrezionale (come dimostra la precisazione “a richiesta dei verificatori”) che si renderà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, vale a dire, a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione;
  • il suindicato accertamento dovrà essere svolto in modo da garantire la riservatezza del singolo, nei confronti di terzi;
  • in caso di richiesta da parte del verificatore, l’avventore è tenuto ad esibire il documento di riconoscimento anche se il soggetto deputato al controllo non è un pubblico ufficiale;
  • qualora, a seguito di un controllo da parte delle forze di polizia o del personale di polizia municipale dovesse emergere che chi possiede la certificazione verde è persona diversa dall’intestatario della stessa, la sanzione di cui all’art. 13 del D.L. n. 52/2021, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente, risulterà applicabile esclusivamente nei confronti dell’avventore.

Sul tema "Verifica dell'identità del possessore di Green Pass" e sui documenti equipollenti, Fipe Confcommercio Vicenza ha emanato una circolare, scaricabile dall'area riservata ai soci (previo accesso con le credenziali) da questo link.

SANZIONI

In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.

APPLICABILITÀ AI LAVORATORI

Allo stato attuale non sussiste alcun obbligo di possesso delle certificazioni verdi per i dipendenti. Va detto, inoltre, che il Garante della Privacy ha prescritto che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali.

ALTRE MISURE DEL DECRETO

Il decreto ha introdotto altre misure che impattano sulle attività e sulla vita dei cittadini. Vediamole da vicino basandoci sulla comunicazione ufficiale del Governo.

MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SPETTACOLI CULTURALI

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. 

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. 

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

MISURE PER GLI EVENTI SPORTIVI

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni: 

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. 

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico


PASSAGGIO DI FASCIA DELLE REGIONI

Il decreto ha inoltre modificato i parametri che consentono il "passaggio di zona" delle Regioni in base alla gravita della situazione epidemiologica.
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno:

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19, 
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Si resta in zona bianca. Le Regioni restano in zona bianca se: 

a. l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive

b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
    oppure
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Da bianca a gialla. È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla

a. l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
    oppure
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento.

Da giallo ad arancione. È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

Da arancione a rosso. Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.

 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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