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“PATENTINO TABACCHI”: CAMBIA LA DURATA

Una circolare dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli chiarisce le modifiche introdotte dal D.Lgs 43/2025

martedì 20 gennaio 2026
“PATENTINO TABACCHI”: CAMBIA LA DURATA “PATENTINO TABACCHI”: CAMBIA LA DURATA

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  ha diramato nei mesi scorsi una circolare con la quale ha fornito dei chiarimenti in relazione alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 43/2025. Con riferimento alle autorizzazione alla vendita dei prodotti da tabacco a mezzo di patentino, le novità introdotte sono volte a garantire un più elevato grado di semplificazione amministrativa dei rapporti tra i titolari di autorizzazione e l’Agenzia, nonché una riduzione dei costi amministrativi connessi alla gestione delle autorizzazioni.
Nello specifico, le modifiche hanno riguardato la parte relativa al termine di validità delle autorizzazioni relative ai patentini, sostituendo, nel DPR 1074/1958,  le parole: “sono valide per un biennio salvo rinnovo” con le parole “hanno una validità di quattro anni rinnovabili”

Volendo riassumere, a seguito delle novità introdotte, le diverse casistiche che si possono verificare, l’ADM ha fornito le seguenti istruzioni:
a. primo rilascio di autorizzazione alla vendita:

  • se il titolo autorizzatorio è emesso entro il 31 dicembre 2025, lo stesso ha validità biennale. In tal caso, l’Ufficio, all’atto della trasmissione del titolo, comunica al soggetto autorizzato e agli altri soggetti interessati che, per effetto dell’intervenuto D.Lgs. n. 43/2025, dal 1° gennaio 2026 il termine di scadenza dell’autorizzazione è automaticamente differito di ulteriori due anni;
  • se il titolo autorizzatorio è emesso dal 1° gennaio 2026 (anche in relazione ad istanze presentate nel corso del 2025), lo stesso ha validità quadriennale in ossequio all’intervenuto decreto legislativo in esame.

b.    rinnovo dell’autorizzazione alla vendita:

  • se il titolo autorizzatorio in corso di validità ha scadenza entro il 31 dicembre 2025, l’Ufficio, in presenza dei prescritti requisiti, rinnova detta autorizzazione per due anni, avendo cura, all’atto della trasmissione del titolo, di comunicare al soggetto autorizzato e agli altri soggetti interessati che, per effetto dell’intervenuto D.Lgs. n. 43/2025, dal 1° gennaio 2026 la scadenza è prorogata ex lege di ulteriori due anni;
  • se il titolo autorizzatorio in corso di validità ha scadenza dal 1° gennaio 2026, detta scadenza è automaticamente differita per ulteriori due anni. In tale ipotesi, pertanto, il titolare non è tenuto alla presentazione dell’istanza di rinnovo e, ove eventualmente inoltrata, l’Ufficio procede alla relativa archiviazione senza dar corso all’attività istruttoria. Con l’inoltro del provvedimento di archiviazione, lo stesso Ufficio ha altresì cura di dare notizia al soggetto autorizzato e agli altri soggetti interessati dell’intervenuta modifica normativa.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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