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PRIVACY: IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ DIFFONDERE I MOTIVI DELL’ASSENZA DEI DIPENDENTI

Lo stabilisce un recente provvedimento del Garante

mercoledì 24 settembre 2025
PRIVACY: IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ DIFFONDERE I MOTIVI DELL’ASSENZA DEI DIPENDENTI PRIVACY: IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ DIFFONDERE I MOTIVI DELL’ASSENZA DEI DIPENDENTI

Il Garante per la protezione dei dati personali, lo scorso giugno, con il provvedimento n. 363/2025, ha affermato il principio secondo il quale il datore di lavoro non può diffondere, neanche in forma di sigle o abbreviazioni, i motivi delle assenze dei dipendenti tramite bacheche aziendali o comunicazioni interne, in quanto tali comunicazioni violano il diritto alla riservatezza.

Nel provvedimento l’Autorità ricorda che la normativa sulla protezione dei dati personali ammette che il datore di lavoro tratti i dati dei propri dipendenti, compresi quelli appartenenti alle categorie particolari, come i dati sulla salute o sull’appartenenza sindacale, ma solo se ciò risulta strettamente necessario per la gestione del rapporto di lavoro o per adempiere a specifici obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o contratti collettivi (artt. 6, par. 1, lett. c) , 9, par. 2, lett. b) e 4; 88 del GDPR). 

In ogni caso, il datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento, deve sempre attenersi ai principi fondamentali fissati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra cui la liceità, correttezza e trasparenza e soprattutto la minimizzazione, che impone di limitare il trattamento ai soli dati adeguati, pertinenti e realmente necessari rispetto alle finalità perseguite (art. 5, par. 1, lett. a) e c)). 

Sul caso preso in esame dal Garante, inerente al divieto di rendere noti i motivi dell’assenza dei lavoratori, l’Autorità per la tutela della privacy ha specificato come l’indicazione delle cause non fosse indispensabile alla gestione della turnazione, e che la necessità di informare il personale sull'organizzazione dei turni non giustifica la diffusione di dati sensibili che va oltre quanto strettamente necessario.

In sintesi: l'informazione deve essere limitata esclusivamente a ciò che è essenziale per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro, nel rispetto della privacy dei lavoratori.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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