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TUTELA DEI WHISTLEBLOWERS: GLI ADEMPIMENTI E LE SCADENZE

Le recenti novità introdotte a protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea. Due le date di quest'anno entro cui adeguarsi: 15 luglio o 17 dicembre

lunedì 05 giugno 2023
WHISTLEBLOWING: QUALI ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO WHISTLEBLOWING: QUALI ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO

È stato pubblicato il D.Lgs n. 24/2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, che introduce novità a tutela dei così detti. whistleblowers, ampliando la disciplina già presente nel nostro ordinamento (prevista dalla legge n. 179/2017). Si precisa sin da subito che il suddetto Decreto è entrato in vigore lo scorso 30 marzo 2023, ma che le disposizioni previste hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, o dal 17 dicembre 2023 a seconda della dimensione aziendale.

Ma chi sono i whistleblowers? Si tratta delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenzain un contesto lavorativo pubblico o privato.

Per “violazioni” vanno intesi tutti quei comportamenti, atti od omissioni consistenti in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs n. 231/2001 in materia di responsabilità degli enti e delle società, o violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto (a cui si rimanda per una esaustiva elencazione) ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva UE2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

 

CHI SONO I SOGGETTI TUTELATI IN CASO DI SEGNALAZIONE?
In caso di segnalazione vengono tutelati tutti i soggetti che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni, in qualità di:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Inoltre, le misure di protezione si applicano anche:
- ai c.d. “facilitatori”, ovvero chi assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che siano legate a lui da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Le tutele si applicano anche:
- durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

 

QUALI SOGGETTI SONO TENUTI AD ADOTTARE UN SISTEMA DI WHISTLEBLOWING?
L’adozione di un sistema di whistleblowing, ovvero di un canale riservato per segnalare le condotte illecite di cui si viene a conoscenza, riguarda, oltre che i soggetti del settore pubblico, altresì i soggetti del settore privato che:

- hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, indipendentemente dalla natura delle loro attività;

- a prescindere dal numero di lavoratori subordinati, rientrano nell’ambito di applicazione:

  • degli atti dell’Unione, in materia di “servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, “sicurezza dei trasporti” e “tutela dell’ambiente”;
  • del D. Lgs n. 231/2001 e adottano i MOG ivi previsti.

 

DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI
Le norme del D.Lgs n. 24/2023 hanno effetto:

- a decorrere dal 15 luglio 2023, per le aziende private con più di 249 dipendenti;
- a decorrere dal 17 dicembre 2023, per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249.

Nel “periodo transitorio” continuano invece ad applicarsi le precedenti disposizioni (art. 6, commi 2-ter e 2-quater, del D. Lgs n. 231/2001;
Legge n. 179/2017).

 

CANALI DI SEGNALAZIONE
I canali per effettuare la segnalazione sono tre: interno, esterno e pubblico.

Canali di segnalazione interna ed esterna
Il canale interno, la cui gestione deve essere affidata ad una persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato, prevede anche un coinvolgimento dei sindacati.

Il canale esterno, attivato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), è accessibile in via residuale, rispetto al canale di segnalazione interna qualora:

  • non sia prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna o, anche se obbligatorio, non risulta essere attivo o, anche se attivato, non risulta essere conforme;
  • la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
  • abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni. sia interne che esterne, sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche (quelle esterne tramite la piattaforma informatica di ANAC), oppure in forma orale, quest’ultime attraverso linee telefoniche o altri sistemi di messaggistica vocale, o, se la persona segnalante lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza fissato entro un termine ragionevole.

La persona addetta alla gestione del canale deve dare alla persona segnalante un riscontro alla segnalazione entro 3 mesi (o, solo per il canale esterno, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro 6 mesi) dalla data dell’avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

I canali devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Canale di divulgazione pubblica
La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto se, al momento della divulgazione stessa, ricorre una delle seguenti condizioni:

  • la persona segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

 

TUTELE
Il Decreto precisa che i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione e tra le “informazioni sulle violazioni” sono compresi altresì i fondati sospetti.

In particolare, i whistleblowers non possono subire ritorsioni, tra le quali il Decreto stesso annovera:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti. Il D.Lgs prevede altresì una modifica dell’art. 4 della Legge n. 604/1966 disponendo che il licenziamento, conseguente alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del Decreto in esame, è nullo;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sarà onere della persona che ha compiuto l’azione ritorsiva, in caso di controversie, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

 

SANZIONI
L’ANAC, unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative, dispone, inoltre, l’invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza all’autorità amministrativa o giudiziaria di riferimento.

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 € quando:

  1. accerta che sono state commesse ritorsioni;
  2. accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
  3. è stato violato l’obbligo di riservatezza;
  4. accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, o che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, o che l’adozione di tali procedure non è conforme a quanto disposto;
  5. accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

- da 500 a 2.500 € nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

I soggetti del settore privato prevedono, inoltre, in aggiunta al sistema disciplinare adottato, sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti.

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