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VENETO IN ZONA ROSSA E MISURE DEL GOVERNO SULL'EMERGENZA

L'atteso cambio di fascia della nostra Regione è stato ufficializzato dal ministero della Salute venerdì scorso. E nel frattempo il Governo ha varato ulteriori misure restrittive in particolare per Pasqua

sabato 13 marzo 2021
VENETO IN ZONA ROSSA DA LUNEDI' E NUOVE MISURE DEL VENETO IN ZONA ROSSA DA LUNEDI' E NUOVE MISURE DEL

Da lunedì 15 marzo il Veneto è ufficialmente in "zona rossa", vale a dire nella fascia più restrittiva delle misure anti-covid, che comporta, tra l'altro, una chiusura generalizzata delle attività del commercio, salvo per i beni essenziali e la conferma del solo asporto, delivery e servizio mensa (nei limiti ed alle condizioni più avanti riassunte) per la somministrazione (bar e ristoranti). Più avanti spieghiamo in estrema sintesi come cambia per la nostra Regione, ma ovviamente non si tratta dell'unica novità (le norme sono scaribili dal link a fondo pagina).

IL NUOVO DECRETO CON LE MISURE ANTI COVID-19

Il 12 marzo il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha infatti approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.
In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce restrizioni di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.
Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:

  • l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

VENETO IN ZONA ROSSA

Ma vediamo invece cosa cambia per il Veneto in zona rossa (in base all'Ordinanza del ministero della Salute in vigore per 15 giorni a partire dal 15 marzo 2021), secondo quanto era già stato stabilito nel Dpcm del 2 marzo scorso (scaricabile dal link a fondo pagina).

Sono vietati gli spostamenti dalla propria abitazione salvo quelli consentiti
- per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
- il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Eccezione è fatta, come si diceva, solo per i giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 quando saranno comunque consentiti gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate, solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

Obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo l’isolamento rispetto a non conviventi.

Obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020

Obbligo nei locali aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello con numero massimo di persone ammesse (nel sito Confcommercio Vicenza è consultabile una pagina con i cartelli).

Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nonché le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Altresì vietate le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose,  le sagre, le fiere ed analoghi eventi.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live club e in altri locali.

Sospesi i convegni, congressi e gli altri eventi, nonché le palestre, piscine, centri natatori, centri benessere.  Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo sussistenza di motivate ragioni. E’ fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO: sono chiuse eccezion fatta per quelle considerate essenziali ed elencate nell'allegato scaricabile a fine pagina (solo a titolo esemplificativo si tratta di attività di commercio alimentare, librerie, edicole, farmacie, ottici, fioristi, articoli sportivi ecc.).

Nelle giornate festive e prefestive sono comunque chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA: sono generalmente chiuse (compresi parrucchieri, barbieri, estetisti) tranne quelli considerari di prima necessità, vale a dire: lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industrial,  altre lavanderie, tintori, servizi di pompe funebri e attivitconnesse.

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (consentiti: la consegna a domicilio, l’asporto fino alle ore 22.00 – ma solo fino alle 18.00 per i soggetti con codice Ateco prevalente 56.3 - con divieto di consumazione sul posto, la ristorazione per alloggiati negli alberghi).
Per le attività e i servizi di ristorazione è consentito il servizio mensa su base contrattuale. Si ricorda, a tale proposito,  che il ministero dell'Interno, prima con propria nota del 22.01.2021 e recentemente con Circolare del 06.03.2021 (diramata a tutti i Prefetti d’Italia) ha chiarito, senza ombra di dubbi, quelle che sono le regole per il “servizio mensa” (valide per la zona gialla/arancione/rossa), che riassumiamo di seguito:

  • i pubblici esercizi devono instaurare un rapporto contrattuale con un’azienda, ai fini dell'erogazione del servizio in favore dei relativi dipendenti;
  • al fine di agevolare gli organi accertatori nella verifica della sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio dell'attività di mensa o di catering continuativo, l'esercente deve rendere disponibile in pronta visione copia dei contratti sottoscritti con le aziende, nonché degli elenchi nominativi del personale preventivamente individuato quale beneficiario del servizio;
  • non è consentita, in quanto non riconducibile alle succitate attività di mensa o catering continuativo, la possibilità per il titolare di partita IVA o libero professionista di instaurare con un pubblico esercizio un rapporto contrattuale di somministrazione al tavolo di alimenti e bevande.

Onde evitare possibili contestazioni da parte delle Forze dell’Ordine, si invitano le aziende ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni sopra richiamate. Si ricorda, da ultimo, che il servizio in questione dovrà essere svolto nel rispetto delle misure di contenimento del rischio di contagio (ad esempio il numero di massimo 4 persone per tavolo, l'utilizzo obbligatorio della mascherina, il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, disponibilità di soluzioni igienizzanti, etc…).

AGENZIE IMMOBILIARI: possono restare aperte e pertanto
a) gli agenti immobiliari possono sia recarsi in agenzia, sia spostarsi per lavoro sul territorio con autocertificazione e, meglio ancora, con tesserino o visura camerale;
b) i clienti possono venire in agenzia ed a visionare gli immobili da acquistare o locare con autocertificazione.

Alcune precisazioni:
a) nelle relazioni con i clienti si dovrà utilizzare il più possibile le modalità a distanza;
b) la responsabilità dell'autodichiararzione è sempre a carico del cliente, per questo è meglio che gli incontri siano fissati previo appuntamento e che tale appuntamento sia confermato via mail per una maggior tranquillità del cliente in caso di controlli;
c) gli immobili da visitare devono essere preferibilmente disabitati;
d) in caso si ricevano clienti in ufficio, oppure si eseguano dei sopralluoghi, si devono sempre rispettare le misure di sicurezza (mascherina, distanziamento e disinfezione delle mani o guanti monouso).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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