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IL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI

Un approfondimento sulla facoltà di sommare i periodi contributivi da parte di chi è iscritto a Casse di previdenza dei liberi professionisti

martedì 20 marzo 2018
Fonte: 50&Più nazionale

Per il cumulo dei periodi assicurativi tra diverse Casse, il riferimento è una specifica circolare (la 140/2017) in cui l'Inps  fornisce ulteriori istruzioni che consentono il cumulo gratuito dei contributi versati in periodi non coincidenti, con particolare riferimento ai periodi di iscrizione alle casse di previdenza professionale. Con la prima circolare n. 60/2017, l’Inps ha fornito le prime indicazioni in merito alla facoltà di sommare i periodi contributivi non coincidenti con i contributi versati presso la gestione della previdenza pubblica (Inps- ex Inpdap - ex Ipost ex Enpals - Gestione Separata- commercianti artigiani e coltivatori diretti). Con la seconda circolare n. 140/2017, l’Istituto fornisce ulteriore chiarimenti in merito alla facoltà prevista dall’articolo 1, comma 195 della legge 232/2016, di sommare i periodi contributivi non coincidenti per ottenere una unica pensione da parte di chi è iscritto a due forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata e, infine, presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. 

Si tratta di una circolare molto attesa perché, per la prima volta nella storia della previdenza, è possibile cumulare tutti i “periodi” versati in modo gratuito nelle diverse assicurazioni previdenziali pubbliche e private. 

L’Inps, con la presente circolare, ha messo un altro punto sulla questione “cumulo gratuito”, anche se molti aspetti dovranno essere ancora chiariti con altre opportune circolari di approfondimento. Le caratteristiche “speciali” del cumulo gratuito introdotte dalla legge 232/2016 sono “importanti” perché consentono di ottenere il diritto a pensione sommando tutte le contribuzioni in possesso senza esborso di denaro. Le prestazioni che possono essere oggetto del cumulo gratuito sono: §
- la pensione di vecchiaia 
- la pensione anticipata 
- la pensione di inabilità 
- la pensione ai superstiti 

Pensione di vecchiaia In merito alla possibilità di cumulo con contributi versati anche nelle casse di previdenza è stato indicato in sintesi e con parole semplici che, nei casi in cui i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia nella Cassa professionale fossero superiori a quelli vigenti dell’Inps, l’Istituto erogherà subito la propria quota, mentre per quella maturata nella Cassa professionale occorrerà attendere i requisiti anagrafici e contributivi per la prestazione di vecchiaia previsti dall’ordinamento della cassa in questione. La pensione sarà comunque unica, sebbene composta da distinte quote di pensione a seconda del numero degli enti previdenziale interessati. 

Pensione anticipata Le nuove regole, pertanto, consentono il cumulo anche per i periodi di iscrizione presso gli Enti di previdenza privati per ottenere, sommando tutti i periodi presenti nella previdenza pubblica e privata, la pensione anticipata. Al fine di ottenere questa prestazione, l’istituto ha precisato che sarà necessario poter far valere i seguenti requisiti:

Dal 2017 al 2018:
Uomini: 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane)
Donne: 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane)

Dal 2019 al 2020:  
Uomini:42 anni (pari a 2.227 settimane)
Donne:10 mesi 41 anni e 10 mesi(pari a 2.175 settimane)

Al fine dell’ottenimento della pensione in argomento sono previsti altri requisiti in alcuni ordinamenti interessati al cumulo, quali, ad esempio, la cessazione dell’attività da dipendente o la cancellazione dagli albi professionali

Pensione di inabilità Si conferma la possibilità di cumulo dei periodi assicurativi per la richiesta di pensione di inabilità anche in presenza di iscrizione sia nelle casse di previdenza private sia in quelle pubbliche. È da precisare che, se al momento dell’evento invalidante, il soggetto risulti iscritto alle gestioni dell’Inps, il cumulo dei periodi è consentito in caso di inabilità ai sensi dell’articolo 2 della legge 222/1984. Per la concessione e la determinazione dell’eventuale quota di maggiorazione convenzionale trova applicazione la disciplina vigente nell’ordinamento della forma assicurativa, secondo la quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. 

Pensione ai superstiti È confermata la possibilità di cumulo per i decessi avvenuto dal 1° gennaio 2017, con la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi versati presso gli Enti pubblici o le casse private. Ne consegue che le pensioni dirette liquidate con il cumulo sono reversibili ai superstiti con le stesse modalità e nei limiti previsti da ogni forma pensionistica. Ovviamente ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una pensione diretta liquidata in regime di cumulo, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni forma pensionistica per l’individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante. Inoltre, chi intende avvalersi della facoltà di cumulo deve presentare la relativa domanda all’Ente previdenziale dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a suo favore. Se si è iscritti a più gestioni assicurative, il lavoratore può scegliere quella alla quale inoltrare la domanda. Con la domanda di pensione cumulo, l’Inps conferma che ciascuna gestione per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Il cumulo, in altri termini, non determina alcun mutamento nel sistema di calcolo dell’assegno pensionistico, che resta ancorato alle regole proprie di ciascuna gestione. Tuttavia, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31/12/1995 (inferiore ai 18 anni o superiore ai 18 anni), vanno presi in considerazione solo i versamenti fatti in forma di previdenza obbligatoria pubblica. Quindi, per stabilire il sistema di calcolo da applicare alle pensioni liquidate con il cumulo dei diversi periodi assicurativi, occorrerà valutare esclusivamente la sola contribuzione maturata dal soggetto presso l’Ago, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente. I contributi versati presso le casse di previdenza professionale fino al 31/12/1995 non possono essere utilizzati per maturare i 18 anni di contribuzione al 31/12/1995 e ottenere un sistema di calcolo retributivo fino al 21/12/2011

Esempio: Lavoratore che alla fine del 1995 ha questa situazione contributiva:
- 12 anni in Inps
- 5 anni in Inpdap
- 5 anni presso l’Inarcassa (cassa Architetti e Ingegneri) L’interessato, pur avendo 22 anni di contributi al 31/12/1995, non potrà ottenere una liquidazione pro quota retributiva, in quanto concorrono a maturare i 22 anni i 5 anni nell’Inarcassa. 

Situazione incompleta
La situazione in generale del cumulo con le Casse professionali non è sicuramente conclusa, perché sarà necessario attendere la stipula di apposite convenzioni tra l’Inps e le Casse professionali. Inoltre, ogni singolo Cassa dovrà deliberare per recepire le novità, come ha fatto da poco l’Inarcassa, e attendere l’approvazione della decisione dei ministeri vigilanti. Sarà anche necessaria una procedura informatica che consenta a tutti gli enti di previdenza di condividere le informazioni sui periodi contributivi e che permetta di gestire la pratica in maniera automatizzata, in analogia con quanto è stato fatto con l’Istituto della Totalizzazione.


Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&PiùEnasco offre in via del tutto gratuita la consulenza e l’assistenza necessaria. Basta rivolgersi alla sede provinciale di via Faccio 38 a Vicenza (tel. 0444 964300) o alle sedi mandamentali Confcommercio.

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