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RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO LA SCADENZA DEL 31 OTTOBRE

Per presentare la dichiarazione relativa ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre di quest'anno

martedì 16 ottobre 2012

L’Agenzia delle Dogane, richiamando le modifiche legislative intercorse al testo del DPR 277 del 2000, in virtù delle quali la dichiarazione utile per fruire rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione deve essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, ha ricordato che, per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2012, la richiamata dichiarazione dovrà essere presentata entro il prossimo 31 ottobre.
La Circolare ha, altresì, comunicato che sul sito internet della stessa Agenzia è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione, da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (floppy o CD Rom), al competente Ufficio delle Dogane.
In considerazione dell’intervenuto aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante nel corso del trimestre la misura del beneficio, ha precisato la circolare, è pari a:
1)    € 209,98609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio ed il 10 agosto 2012;
2)    € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra l’11 agosto e il 30 settembre 2012.
In riferimento, invece, ai soggetti che possono usufruire dell’agevolazione, la circolare ha ribadito che hanno diritto al beneficio:
a)    gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio e in conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva superiore a 7,5 tonnellate;
b)    gli Enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di TPL;
c)    le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
d)    gli Enti Pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

La Circolare ha, inoltre, ricordato che per effetto delle modifiche legislative intercorse, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno in corso potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2013.
Da tale data decorrerà, poi, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovranno essere presentate, dunque, entro il 30 giugno 2014.

I relativi crediti potranno essere compensati anche qualora l’importo complessivo annuo dei crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, dovesse superare il limite di €250 mila.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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