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LA RIFORMA DEL CONDOMINIO IN VIGORE A GIUGNO

Il nuovo testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre scorso e sarà operativo tra sei mesi. Le principali novità

mercoledì 19 dicembre 2012
Associazione Provinciale Proprietari Immobili Associazione Provinciale Proprietari Immobili

Sarà ufficialmente operativa tra 6 mesi la "Riforma del condominio", dopo che il 20 novembre 2012 la Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante, aveva approvato definitivamente il pdl che modifica gli articoli del Codice Civile dal 1117 al 1138. Nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre (n. 293) è stata infatti pubblicata la legge 220, che entrerà, come detto,  in vigore a giugno.
Queste le principali novità

- Il regolamento condominiale non potrà più «vietare di possedere o detenere animali domestici», e tra essi il Parlamento ha inteso comprendere tutti gli animali da compagnia .
-  Ci sarà la possibilità di staccarsi dall'impianto centralizzato senza dover attendere il benestare dell'assemblea, ma a patto di non creare pregiudizi agli altri e di continuare a pagare la manutenzione straordinaria dell'impianto condominiale.
- Per la messa a norma in sicurezza e per l'eliminazione delle barriere architettoniche del palazzo basterà che in assemblea siano presenti i condomini che rappresentano un terzo dei millesimi condominiali e sarà sufficiente la maggioranza favorevole del 50 più uno.
-  Per il cambio destinazione d'uso locali comuni basteranno i quattro quinti dei partecipanti al condominio.
- Le spese per la gestione di scale ed ascensori andranno suddivise per metà in base ai millesimi e per metà in base al piano di abitazione.
 - Dovrà essere raggiunta la maggioranza  degli intervenuti in assemblea, che rappresentano almeno la metà dei millesimi, per deliberare, ad esempio, l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio o per l’installazione di impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque rinnovabile; per deliberare l’attivazione del sito internet del condominio, ad accesso individuale protetto da una password; per consultare e stampare in formato digitale i rendiconti mensili e gli altri documenti dell’assemblea.
Potranno, inoltre, impugnare le delibere assembleari, per annullarle, anche i condomini che si sono astenuti.
- Viene sancito in diritto dei singoli condòmini di accedere ai documenti del condominio e ottenerne copia.
- Cancellata la norma introdotta dalla commissione Giustizia che prevedeva l'istituzione, presso ogni ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, del Registro degli amministratori di condominio e quella che istituiva, presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, il Repertorio dei Condominii, che avrebbe dovuto contenere l’anagrafe di ogni condominio comprensiva di tutte le principali delibere condominiali, i regolamenti, i bilanci e gli atti di contenzioso.
- La nomina dell’ Amministratore diventa obbligatoria quando i condòmini sono più di otto e durerà in carica due anni.
- Cancellata la proposta di istituire un registro degli amministratori,la nuova disciplina prevede comunque che chi amministra un condominio debba possedere alcuni requisiti obbligatori: godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione e assicurazione professionale. In pratica per fare l’amministratore bisognerà frequentare un corso di formazione oltre ad aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado. All’atto della nomina, poi , l’amministratore dovrà presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile che copre gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. L’amministratore sarà tenuto a richiedere un decreto ingiuntivo per morosità dopo 6 mesi dall’indicazione nel consuntivo  e  la possibilità di sospenderne i servizi ove possibile . La nuova norma prevede inoltre l’obbligo di esporre nel condominio e in luogo ben visibile anche a terzi le generalità ed i recapiti dell’amministratore. Qualora l’amministratore venga nominato tra i condòmini dello stabile non occorrerà né il diploma di scuola secondaria di secondo grado né aver frequentato un corso di formazione iniziale né svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
 -  Sarà possibile possedere, da parte del singolo condomino, impianti di ricezione radiotelevisiva individuali.
- Riguardo l’avviso di convocazione dell’assemblea, potrà avvenire tramite invio per raccomandata, PEC, fax o consegna a mano. Vi è la possibilità di nomina un consiglio di condominio con 3 membri se l’edificio presenta più di 11 unità immobiliari.
- Obbligo di un apposito conto corrente intestato al condominio in cui dovranno transitare tutti i flussi finanziari del condominio, sia in entrata che in uscita.
-  Maggior rigore contro chi arreca danni o disturba. Per chi viola il regolamento condominiale la sanzione è stata aggiornata: da 0,052 euro (pari a 100 lire) a 200 euro. In caso di recidiva si arriva a 800 euro.

Notizie più dettagliate saranno pubblicate nell'dizione di gennaio del Notiziario APPI INFORMA, a cura dell’Ufficio Associazione Provinciale Proprietari Immobili, sede Via Faccio, 38 Vicenza  (tel. 0444 964300).


ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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