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IL DECRETO CHE SOSPENDE ATTIVITÀ AL DETTAGLIO E SERVIZI DI RISTORAZIONE

Un riepilogo del provvedimento riferito al commercio e ristorazione, aggiornato con le ultime disposizioni

giovedì 12 marzo 2020

E' disponibile e può essere scaricato nel link a fondo pagina il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 (in vigore fio al 13 aprile prossimo - come da successivo DPCM 01.04.2020), che emana ulteriori disposizione attuative sull’intero territorio nazionale  per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.

Evidenziamo, di seguito, alcune misure di più diretto interesse (coordinate anche con le successive Ordinanze del 20.03.2020 emesse dalla Regione del Veneto e dal Ministero della Salute scaricabili a fondo pagina) e forniamo anche due indicazioni operative: una prima indicazione sulla comunicazione da inviare ai lavoratori per le aziende con attività sospese,e una comunicazione da inviare ai Comuni per quelle imprese che, pur potendo rimanere aperte, decidono comunque di sospendere l'attività.

Vi inviatiamo inoltre a rimanere sempre aggiornati su questa pagina per eventuali ulteriori chiarimenti:

COMMERCIO

Sospensione attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell’allegato 1 (vedi elenco a fine pagina) sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Per dettagli e chiarimenti in relazione ad alcune fattispecie e tipologie, vi invitiamo a consultare la FAQ del sito Governo.it , che vengono costantemente aggiornate.

Apertura dei negozi nelle giornate festive e prefestive.Un aggiornamento di venerdì 27 marzo, inserito nelle FAQ pubblicate nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (vedasi il link: http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa) chiarisce che, con riferimento ai limiti imposti alle attività commerciali al dettaglio, “non c'è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. Pertanto, anche i supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, così come tutti gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alle vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 …”.
In ogni caso si ricorda che nel Veneto è al momento vigente l’Ordinanza del 20 marzo 2020, in base alla quale “l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nella giornata della domenica, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM dell'11.3.2020; si riconferma, a fini di chiarezza, l'apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole”.

Cosa fare con il registratore telematico? Leggi qui le le indicazioni per le attività sospese in base al DPCM 11.03.2020 o che comunque hanno deciso di non essere operative in questo periodo. VAI ALLA PAGINA DEDICATA.

Mobili: Si riporta di seguito la posizione di Federmobili-Confcommercio relativamente all'attività di consegna e montaggio mobili presso i clienti. Per Federmobili: "il montaggio deve essere effettuato solo nel caso sia assolutamente indifferibile, cioè di prima necessità del cliente (ad esempio, montaggio di una cucina, di un bagno o di altri elementi di arredo, in una nuova abitazione altrimenti non abitabile; sostituzione per guasti o rotture; interventi di ripristino del bene per renderlo funzionante; ecc.). Dovranno essere inoltre rispettate queste condizioni: il personale dovrà operare con dispositivi di protezione individuale ed effettuare la sanificazione al termine dei lavori; il cliente che assiste al montaggio dovrà essere tenuto alla distanza di sicurezza di almeno un metro. Fuori dai casi di indifferibilità come sopra definiti, si concorderà con il cliente una data di montaggio successiva alla cessazione di validità del decreto".

Erboristerie: Le erboristerie non rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa a seguito dell’adozione del Dpcm dell’11 marzo 2020. L’attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari. (Fonte FAQ del sito Governo.it che vi invitiamo comunque a consultare perchè in aggiornamento).

Concessionarie di automobili: Rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è sospesa. (Fonte FAQ del sito Governo.it che vi invitiamo comunque a consultare perchè in aggiornamento).

Ricambi autoSono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni:
a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione);
b) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.
(Fonte FAQ del sito Governo.it che vi invitiamo comunque a consultare perchè in aggiornamento).

Rivendite di sigarette elettroniche: Le rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione rientrano tra le categorie di esercizi esclusi dall’obbligo di sospensione e/o chiusura rientrando nella definizione di vendita di prodotti per fumatori. La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalla tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione. (Fonte FAQ del sito Governo.it che vi invitiamo comunque a consultare perchè in aggiornamento).

Prodotti alimentari per animali da compagnia: E' consentita la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia. (Fonte FAQ del sito Governo.it che vi invitiamo comunque a consultare perchè in aggiornamento).

Rivendite Tabacchi: L'Agenzia delle Dogane Monopoli (Direzione Tabacchi) ha emanato una circolare che fornisce istruzioni utili a chi decide di chiudere la propria rivendita a fronte di rischio COVID 19 in capo al tabaccaio od ai suoi familiari,  e in generale sull'apertura e chiusura di rivendite generi di monopolio in questo periodo.Vi invitiamo a prenderne visione scaricandola dal link a fondo pagina.

SERVIZI DI RISTORAZIONE

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

In particolare, poi, sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere). Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una "piattaforma", deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. (Fonte FAQ del sito Governo.it che vi invitiamo comunque a consultare perchè in aggiornamento).

Bar e servizi di ristorazione nelle aree di servizio lungo strade e autostrade o in porti lacustri e aeroporti: vi invitiamo a consultare la pagina dedicata, in cui il DPCM 11.03.2020 è stato coordinato con le successive misure emanate dalle Ordinanze della Regione Veneto e del Ministero della Salute, valide fino al 13 aprile 2020. VAI ALLA PAGINA DEDICATA

Attività di somministrazione che vendono tabacchi e/o quotidiani:  Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata congiuntamente ad attività commerciali consentite (quali ad esempio rivendita di tabacchi, rivendita di giornali o riviste, vendita di beni alimentari), l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite. (Fonte FAQ del sito Governo.it che vi invitiamo comunque a consultare perchè in aggiornamento).

Attività di preparazione cibi da asporto preconfezionati:  Le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività,  ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto (Fonte FAQ del sito Governo.it che vi invitiamo comunque a consultare perchè in aggiornamento).

SERVIZI ALLA PERSONA

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 (lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse).

ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE

Non è prevista la sospensione delle attività delle strutture alberghiere (Ateco 55.1). Il successivo DPCM 22 marzo che ha sospeso le attività produttive industriali e commerciali non indicate nell'allegato 1 al decreto e non oggetto di specifiche eccezioni, ha anche sospeso le attività di cui alla sottocategoria 55.20.51 (affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, b&B, residence). L'elenco delle attività consentite potrà comunque essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, così come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM.



ALTRI SERVIZI

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Agenzie Immobiliari: Le agenzie immobiliari non sono un servizio essenziale e devono quindi sospendere le proprie attività.

Agenzia di Viaggio: dovranno rimanere chiuse o possono  proseguire l’attività  se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (anche ai sensi dell'1 DPCM 22.03.2020)

Trasporti: Sono possibili interventi di programmazione con riduzione e soppressione dei servizi di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Trasporto pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici: E’ stata pubblicata  il 18 marzo scorso, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, l’ordinanza del Presidente della Giunta n. 30/2020 contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici”(scaricabile dal link a fondo pagina).

Con questo provvedimento il Presidente ordina:

  • ai Comuni autorizzanti i servizi di trasporto pubblico non di linea - taxi - con autovettura e natanti, di definire un piano di rimodulazione atto a ridurre l’offerta di servizi, avendo cura di mantenere un numero adeguato di autovetture per singolo turno tale da soddisfare il fabbisogno di mobilità attualmente rilevabile e che sia garantita la sicurezza (droplet) di utenti e operatori limitando il servizio ad un passeggero trasportato per singolo viaggio (solo nel caso di veicoli o natanti immatricolati per almeno 8 posti è ammesso il trasporto fino a due passeggeri);
  • a sospensione dei servizi atipici, dei servizi di noleggio con conducente con autovettura ed autobus salvi quelli atti a garantire spostamenti ammessi dal DPCM 11 marzo 2020;
  • di comunicare diffusamente all’utenza la nuova programmazione;
  • che le misure da adottare a bordo dei mezzi garantiscano le necessarie distanze di sicurezza per operatori e utenti; con particolare riferimento alle condizioni di accessibilità ai natanti, gli operatori dovranno adoperarsi per utilizzare gli opportuni dispositivi di protezione individuale. In tutte le modalità di trasporto è comunque vietato occupare i posti anteriori adiacenti al conducente;
  • che proseguano le misure di disinfezione che sia garantito all’utenza l'utilizzo di dispenser per gel disinfettante delle mani;
  • che gli Enti competenti facciano pervenire entro il prossimo 20 marzo 2020, un piano di rimodulazione del servizio taxi alla Direzione Infrastrutture e Trasporti, della Regione.

Società di spedizioni e agenzie di operazioni doganali: Non è prevista la chiusura per questo tipo di attività. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. (Fonte FAQ del sito Governo.it che vi invitiamo comunque a consultare perchè in aggiornamento).

Autoscuole, società e enti di foprmazione: Le autoscuole, come tutti gli enti e le società di formazione, devono sospendere le proprie attività fino al 13 aprile. (Fonte FAQ del sito Governo.it che vi invitiamo comunque a consultare perchè in aggiornamento).

Attività produttive e altre attività professionali: In ordine alle attività produttive e alle attività professionali, il DPCM raccomanda che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile, rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale e siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del DPCM 11.03.2020 cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le sue disposizioni, le misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo scorsi (un riassunto delle misure introdotte in questo articolo).

COMUNICAZIONE DA INDIRIZZARE AI LAVORATORI

Si riporta un testo che le aziende le cui attività sono sospese a causa del DPCM 11.03.2020 possono utilizzare per inviare comunicazione ai lavoratori

"In ragione della chiusura delle attività commerciali disposta dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 art. 1 comma 7 lett. b)  a partire dal ____ e sino a nuova comunicazione Lei è dispensato dal servizio. La Sua assenza è giustificata e sarà imputata a ROL e ferie e, qualora fosse possibile ricorrervi, ad un ammortizzatore sociale." 

COMUNICAZIONE PER IL COMUNE

Considerati i futuri indennizzi ipotìzzati dal Governo per l'emergenza Coronavirus, si consiglia alle imprese che, pur potendo rimanere aperte, decidono comunque di sospendere l'attività, di inviare una comunicazione al proprio Comune di competenza (dove è svolta l'attività lavorativa), preferibilmente tramite Posta Elettronica Certificata quanto meno tramite e-mail), nella quale si informa sul giorno in cui si è chiuso l'attività, specificando se la chiusura si intende fino a data da destinarsi oppure ipotizzando una data per la riapertura.

LE ATTIVITA' ESCLUSE DALLA SOSPENSIONE
(un pratico vademecum creato da Confcommercio nazionale nel link a fondo pagina)

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 SERVIZI PER LA PERSONA

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

CARTELLO PER LE ATTIVITA' CHIUSE

Confcommercio Vicenza ha predisposto un cartello che le imprese obbligate a sospendere la propria attività possono esporre. Il cartello è disponibile nel link a fondo pagina.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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