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IL DPCM 22 MARZO 2020 CHE SOSPENDE LE ATTIVITÀ NON ESSENZIALI

La norma è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Confermate le aperture delle attività commerciali del DPCM 11 marzo

domenica 22 marzo 2020
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E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 22.03.2020 (scaricabile dal link a fondo pagina) detto "Chiudi Italia", che sospende le  attività produttive e commerciali non essenziali ad eccezione di quelle riportate nell'allegato 1 (poi sostituito con decreto del Ministero Economia e Finanze anch'esso pubblicato a fondo pagina e di cui diamo notizia pià avanti nell'articolo. Per completezza d'informazione si lasciano scaricabili le due tabelle) Il Decreto conferma allo stesso tempo, sempre per le attività commerciali consentite,  quanto disposto dal DPCM 11.03.2020 (le disposizioni possono essere lette qui). Attenzione però che il DPCM "Chiudi Italia" modifica quanto valido precedentemente per le attività ricettive, confermando l'apertura degli alberghi e strutture simili (Ateco 55.1) , ma sospendendo le attività di cui alla sottocategoria 55.20.51 (affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, b&B, residence).

Inoltre, il Decreto, che resta in vigore fino al 13 aprile (in quanto prorogato dal Dpcm 01.04.2020),  stabilisce che le attività che non possono rimanere operative  completano quanto necessario alla sospensione entro mercoledì 25 marzo, comprese le spedizioni di merce in giacenza. Per le attività che sono sospese per effetto del Decreto MEF 25.03.2020 viene concessa la possibilità di completare le procedure legate alla sospensione (compresa la spedizione delle merci in giacenza) entro il 28.03.2020

Da un  approfondimento del DPCM emerge quanto segue.

Vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (una breve sintesi più avanti nell'articolo) - che potrà essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (come avvenuto già il 25.03.2020), sentito il Ministro dell’economia e delle finanze - e salvo quanto disposto nello stesso decreto in esame. 

Rimangono, comunque, ferme, per tutte le attività non sospese, le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7 - lettere da a) ad e) - del DPCM 11 marzo 2020, per cui si raccomanda, tra l’altro, che sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. 

Le imprese le cui attività non sono sospese sono altresì tenute al rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e Parti sociali.

Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 (e relativi allegati, da leggersi in combinato disposto con le disposizioni dei DPCM 8 e 9 marzo, laddove non incompatibili) e dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo scorso, coordinata, per quanto riguarda la nostra regione, con l'ordinanza della Regione Veneto del 20.03.2020 (leggi qui). 

Le attività produttive che sono sospese possono, comunque, proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Le attività  professionali non sono sospese, così come le attività contabili (cod. Ateco 69) e le attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali (cod. Ateco 94).

Sono, comunque, consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura di cui all’art. 101 codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogata a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.

Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali sopra citati, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva (vedi modello nel link a fondo pagina per la Prefettura di Vicenza), nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può sospendere la predetta attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino alla adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia (a fondo pagina è scaricabile il Modulo emesso dalla Prefettura di Vicenza) ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

 Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino alla adozione dei provvedimenti regionali di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa. Non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale. 

Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della Provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Le imprese, le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto, completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza; termine, questo, progato al 28 marzo solo per le attività successivamente include nel Decreto del MEF.

È fatto, infine, divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. Viene, pertanto, soppressa la disposizione del DPCM 8 marzo che prevedeva la possibilità di spostamenti volti al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

DECRETO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DEL 25.03.2020

Il Decreto, di fatto, sostituisce l’elenco delle attività che possono continuare ad operare. Elimina diverse voci di attività produttive prima consentite e ne inserisce altre più specifiche, mentre non opera quasi nessuna variazione, se non in diminuzione, per quanto riguarda le attività dell’ingrosso.

Il decreto dispone inoltre che :

  • le Attività delle agenzie di lavoro temporaneo interinale (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano rivolte in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • le Attività dei call center (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alle attività di “call center in entrata (inbound) che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza e reclami” e, comunque nei limiti in cui siano rivolte in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • le Attività e altri servizi di sostegno alle imprese (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti. Ricordiamo che fra le attività di questa classe rientrano le attività di: sotto titolatura in simultanea di meeting e conferenze, organizzazione di raccolta fondi per conto terzi, servizi di raccolta monete nei parchimetri, attività dei banditori d'asta autonomi, gestione di programmi di fidelizzazione commerciale, altre attività di supporto alle aziende non classificate altrove, lettura dei contatori di gas, acqua ed elettricità, volantinaggio, affissione di manifesti, emissione di buoni sostitutivi del servizio mensa.

Il decreto consente infine, come già accennato, alle imprese le cui attività sono sospese per effetto di tale provvedimento, di completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione delle merci.



LE ATTIVITA' DEL TERZIARIO CONSENTITE DAL DPCM 22.03.2020 (oltre a quelle già comprese nel DPCM 11.03.2020).

Nel link a fondo pagina delle pratiche tabelle che riepilogano le attività consentite nel settore commercio, turismo e servizi ai sensi del DPCM 22.03.2020 (cui vanno aggiunte quelle previste dal DPCM 11.03.2020). A seguire indichiamo alcune specificità.

Attività commerciali al dettaglio. Tutte le attività elencate nell’allegato 1 e 2 al DPCM dell’11 marzo possono continuare ad essere svolte. La lettera a) del DPCM del 22 marzo specifica che "resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM dell'11 marzo e dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo".
Inoltre, a conferma del fatto che il DPCM del 22 marzo non ha abrogato le disposizioni contenute nel DPCM dell’11 marzo, si evidenzia che l'art. 2 del DPCM del 22 marzo dispone che le disposizioni del presente decreto "si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM dell'11 marzo 2020, nonché a quelle dell'ordinanza del ministro della salute del 20 marzo 2020."
Le attività di commercio al dettaglio non sospese dal DPCM dell’11 marzo possono quindi continuare ad operare.

Ingrosso. Nel rinviare ai codici Ateco inseriti nel Decteto MEF 25.03.2020, si riporta quanto scritto nelle FAQ redatte da Confcommercio nazionale.
"Ad eccezione di quelle specificate nel DPCM, le attività produttive industriali e commerciali all’ingrosso non indicate nell’allegato 1 devono essere sospese.
Il Ministero dello Sviluppo Economico può, tuttavia, modificare l’elenco con proprio decreto (pertanto è ragionevole ritenere che le tipologie di attività ammesse saranno ampliate e per questo stiamo predisponendo a tal fine un elenco di attività da segnalare).
Il DPCM 22 marzo consente comunque la prosecuzione delle “attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali” di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
Si evidenzia che questa disposizione richiama esclusivamente l’allegato 1 al DPCM del 22 marzo e non l’allegato 1 del precedente DPCM dell’11 marzo...
Per poter proseguire l’attività funzionale ad altre filiere è necessario inviare apposita comunicazione al Prefetto della provincia in cui essa è ubicata, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi che sono attinenti alle attività consentite.
Una volta effettuata la comunicazione, l’attività potrà proseguire senza necessità di ulteriori adempimenti. Sarà eventualmente il Prefetto a disporne la sospensione con un successivo provvedimento.
Infine, poiché il DPCM stabilisce che “le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile", in assenza di indicazioni ufficiali in senso contrario, riteniamo che le attività all'ingrosso che attualmente devono ritenersi sospese, possano comunque proseguire la propria attività ricorrendo alla vendita a distanza, con raccolta degli ordini sia telefonica che online, analogamente a quanto già previsto per le attività al dettaglio e fatte salve le eventuali restrizioni agli spostamenti (e quindi alle consegne) disposte a livello locale.

Attività ricettive. Non è prevista la sospensione delle attività delle strutture alberghiere e simili (Ateco 55.1). Il DPCM 22 marzo che ha sospeso le attività produttive industriali e commerciali non indicate nell'allegato 1 al decreto e non oggetto di specifiche eccezioni, ha però sospeso le attività di cui alla sottocategoria 55.20.51 (affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, b&B, residence). L'elenco delle attività consentite potrà comunque essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, così come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM.

Agenti e rappresentanti di commercio. Anche l'attività di agenti e rappresentanti di commercio (IN PARTICOLARE PER QUANTO ATTIENE AGLI SPOSTAMENTI) è soggetta a quanto previsto dal Decreto "Chiudi Italia". A tale proposito è stata inviata un'apposita circolare a tutti i soci Fnaarc-Confcommercio della provincia di Vicenza, scaricabile dall'area riservata del sito www.ascom.vi.it, previo accesso con le credenziali. SCARICA QUI LA CIRCOLARE.

Professionisti ed edicole. Gli studi dei professionisti resteranno aperti (commercialisti, avvocati, ma anche ingegneri e architetti), così come l'intera filiera della stampa, dalla carta al commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali fino ai servizi di informazione e comunicazione. Oltre alle edicole, aperti anche i tabaccai, nonostante lo stop a Lotto e scommesse. Mentre le famiglie potranno continuare ad avere colf e badanti conviventi e pure a servirsi del portiere in condominio.

Trasporti e consegna. Nel decreto viene consentita "sempre l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione consentita e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza".


ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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