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INDENNITA’ 600 EURO ANCHE PER GLI ISCRITTI AD ALTRE CASSE

Nuovo decreto del ministero del Lavoro che prevede il beneficio (con alcune restrizioni) per chi non è iscritto all’Ago dell’Inps

sabato 28 marzo 2020
INDENNITA’ 600 EURO ANCHE PER GLI ISCRITTI AD ALTR INDENNITA’ 600 EURO ANCHE PER GLI ISCRITTI AD ALTR

Anche i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria potranno contare sull’indennità di 600 euro per il mese di marzo (erogata però dalle rispettive casse previdenziali), ma  con alcune limitazioni. E’ stato emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il Decreto (scaricabile da link a fondo pagina per maggiori informazioni)  che istituisce l’agevolazione prevista dall’art. 44 comma 1, del “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 n. 18),  a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”.

Chi ne ha diritto

Le  categorie interessate sono i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Per loro è previsto un sostegno al reddito pari ad un’indennità, per il mese di marzo, di 600, ma, come si diceva, a determinate condizioni:
1) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione non superiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
2)  ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’indennità è altresì corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.

Il Decreto specifica anche cosa si intende per cessazione dell’attività: “la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020”, mentre per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si intende “una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività”.
 
Quando e a chi fare domanda

Le domande per l’ottenimento dell’indennità vanno presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio.
L’istanza  andrà presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato di possesso dei requisiti previsti.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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