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CONSEGNA A DOMICILIO: È SEMPRE POSSIBILE?

Alcuni chiarimenti dopo il decreto del 22 marzo 2020 e la recente informativa della Regione del Veneto

mercoledì 01 aprile 2020
CONSEGNA A DOMICILIO: È SEMPRE POSSIBILE? CONSEGNA A DOMICILIO: È SEMPRE POSSIBILE?

La consegna di cibo a domicilio va incontro alla necessità di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti dei consumatori, ma alla luce delle disposizioni contenute nei decreti legge per contrastare il Covid19 non è sempre immediato capire se si possa o meno proseguire all’attività, anche attivando questo tipo di servizio. Cerchiamo di rispondere a qualche domanda. 

Innanzitutto chiariamo che attività di commercio al dettaglio non sospese dal DPCM dell’11 marzo possono continuare ad operare e vendere tutti prodotti del loro assortimento.

Le uniche attività oggi consentite all'interno dei locali commerciali chiusi sono limitate a quelle strettamente indispensabili all'eventuale gestione degli ordini arrivati via internet (o per telefono etc.) e/o per le consegne al domicilio del cliente, ove non sia possibile operare integralmente da remoto.
Per chi dovesse rimanere fisicamente in azienda a gestire gli ordini, il datore di lavoro deve garantire il rispetto delle misure di sicurezza igienico-sanitarie (mascherine, guanti, distanza di sicurezza) di cui al protocollo del 14 marzo 2020.

La consegna a domicilio di alimenti e bevande è sempre possibile. L'impresa che confeziona i pasti li consegna con proprio personale deve avere cura di utilizzare DPI (mascherine, guanti, distanza di sicurezza). Devono ovviamente essere rispettati tutti i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una così detta piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

A proposito di consegne a domicilio di cibi, è di alcuni giorni fa, il 27 marzo, una informativa della Regione Veneto, focalizzata proprio sugli aspetti di igiene e sicurezza alimentare. In particolare l’Area Sanità ha specificato che:

  • “il confezionamento per la consegna a domicilio e il trasporto dei pasti e di prodotti non sono attività oggetto di ulteriore notifica sanitaria, né di comunicazione per l’aggiornamento della registrazione, in quanto risultano ricomprese tra le possibili attività svolte dagli operatori del settore alimentare già registrati per attivitàdi ristorazione e per commercio di alimenti e bevande;
  • la gestione delle fasi di confezionamento e di trasporto devono essere prese in considerazione dagli operatori del settore alimentare nell’ambito del proprio autocontrollo al fine di garantire la protezione degli alimenti dalla contaminazione ed il mantenimento delle temperature di conservazione (caldo e freddo).”

Un utile vademecum con Linee guida per la consegna a domicilio, divulgato da Fipe Confcommercio Vicenza è scaricabile dall'area riservata (previo accesso con credenziali) del sito www.ascom.vi.it.

Altra domanda che si pongono gli operatori commerciali è se sia possibile continuare l’attività di vendita a distanza con consegna a domicilio. Ebbene, le attività di commercio via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono restano consentite ed è quindi possibile che vi si dedichi del personale con l'accortezza di ridurlo allo stretto indispensabile ove non sia possibile operare integralmente da remoto. Inoltre, se un'attività è sospesa è consentita solamente la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una così detta piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. 

Si evidenziano criticità nella consegna a domicilio di oggetti preziosi e di bevande alcoliche sfuse (es. cocktail) in quanto alla luce delle specifiche normative (rispettivamente TULPS e Testo Unico delle Accise) per il loro esercizio devono essere possedute specifiche autorizzazioni.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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