L’ultimo atto per il così detto “Decreto Dignità” è la pubblicazione, avvenuta nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale n. 186/2018, del testo definitivo della Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione.
La legge porta con sé, sinteticamente, questi provvedimenti
Tutti provvedimenti, questi, di cui si è già parlato e che hanno sollevato non poche critiche da parte del mondo delle imprese, con Confcommercio nazionale in prima fila. Va da sé, però, che le aziende devono ora fare i conti volenti e nolenti con questa normativa e in questo senso è il caso di segnalare un aspetto da tenere fin da subito in considerazione: quello del periodo transitorio vigente per alcuni obblighi.
Attenzione al periodo transitorio
Una delle novità presenti nella legge di conversione è stato, infatti, l’inserimento di una norma transitoria. Vediamo quali sono, nel concreto, le tempistiche per rendere operative le novità previste, in base al momento di stipula del contratto.
Applicazione immediata Legge 96/2018
Dal 14 luglio 2018 sono vigenti i limiti imposti dal decreto Dignità esclusivamente per i nuovi contratti a tempo determinato.Con ciò identificando i contratti a termine stipulati con lavoratori che non hanno mai avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato. Con quello specifico datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015.
Stesso trattamento, vale a dire applicazione immediata delle nuove disposizioni legislative, dovranno avere le proroghe ed i rinnovi, qualora il primo contratto a tempo determinato sia stato stipulato dal 14 luglio all’11 agosto 2018 (periodo compreso tra la vigenza del D.L. n. 87/2018 e la pubblicazione in GU della legge n. 96/2018).
Applicazione ritardata Legge 96/2018
Fino al 31 ottobre 2018 non si applicheranno i nuovi limiti ai rinnovi di precedenti contratti a tempo determinato e alle proroghe di contratti stipulati prima della vigenza del D.L. n. 87/2018 (14 luglio 2018). Infatti, come si diceva, la legge di conversione ha previsto per questi contratti un periodo transitorio.
Ciò sta a significare che la riassunzione (sino al 31 ottobre 2018) di un ex lavoratore, assunto in un periodo precedente (anche lontano nel tempo) con un contratto a tempo determinato ordinario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, potrà essere effettuata rispettando i vecchi limiti. Vale di dire:
- 36 mesi, quale durata massima complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro.
- 5 proroghe, nell’arco dei complessivi 36 mesi a prescindere dal numero dei contratti a termine stipulati tra le parti;
- acausalità per la stipula dei contratti (cioè assenza di una specifica motivazione all’assunzione).
Una volta raggiunta la data del 1° novembre 2018, a tutti i contratti a tempo determinato da stipulare, e alle relative proroghe, dovranno essere applicate le nuove regole. Logicamente i contratti a termine stipulati antecedentemente a tale data e che prevedono un periodo che andrà oltre i 24 mesi (anche con la sommatoria di precedenti rapporti di lavoro a termine) potranno continuare sino a scadenza.
Data la complessità della materia, nel caso si intenda avvalersi del regime transitorio il consiglio è quello di rivolgersi all’Ufficio Sindacale di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300), che potrà fornire una consulenza specifica in merito a questo e ad altri aspetti della norma.
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