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CREDITO D'IMPOSTA SU LOCAZIONI E AFFITTI D'AZIENDA

L’Agenzia delle Entrate ha precisato come beneficiare del tax credit stabilito dal Decreto "Rilancio"

lunedì 08 giugno 2020
CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI

Tra le misure introdotte dal Decreto “Rilancio”, per contenere gli effetti economici negativi dell’emergenza epidemiologica, c’è quella che  riconosce alle imprese un credito d’imposta per gli affitti degli stabili e nel caso di affitto d’azienda. L’art. 28 del decreto parla di “credito d’imposta  commisurato all'ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, o dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo”.

Con la circolare del 6 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha precisato alcuni aspetti  relativi all’agevolazione: dai requisiti per accedere alla misura alle modalità di fruizione del credito. Eccoli in sintesi.

I soggetti ammessi.
Beneficiari del credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”.

Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, sono inclusi i soggetti in regime forfetario e gli imprenditori e le imprese agricole.

Non hanno diritto al “bonus” coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.

Misura del credito.
Il "tax credit" è stabilito in misura percentuale, pari al 60%, in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, e pari al 30%, in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

Il credito d’imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece, è commisurato con riferimento all'importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

Per poter fruire del credito è necessario che il canone sia stato corrisposto e in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Nel caso in cui il canone, invece, è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.

Nel caso in cui le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all'interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta (cfr., Circolare dell’Agenzia delle Entrate n 11/E del 2020).

Requisiti per ottenere il beneficio.
Condizione per fruire della misura agevolativa è che gli esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi, può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi.

Modalità di utilizzo del credito.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, o, in alternativa, può essere ceduto al locatore o al concedente oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.

La compensazione deve avvenire successivamente al pagamento dei canoni agevolabili mediante modello F24, indicando il codice tributo "6920". 

Divieto di cumulabilità con il credito d’imposta "botteghe e negozi".
Per evitare una “duplicazione” di soggetti e di spese, il comma 8 dell’articolo 28 del decreto “Rilancio” prevede il divieto di cumulo con il credito d’imposta previsto dall'articolo 65 del decreto “Cura Italia” per i canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo.

Nell'ipotesi in cui non sia ancora stato utilizzato il credito d’imposta per botteghe e negozi, ad esempio per mancato pagamento del canone di locazione, è possibile optare per il credito d’imposta previsto dall'articolo 28 del decreto "Rilancio".

 

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