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OMESSA COMUNICAZIONE DEI CREDITI IMPOSTA ENERGIA 2022: C’È LA “REMISSIONE IN BONIS”

L’Agenzia delle Entrate riconosce la natura formale dell’adempimento e apre alla possibilità di fruire comunque dell’agevolazione

giovedì 29 giugno 2023
OMESSA COMUNICAZION DEI CREDITI IMPOSTA ENERGIA 2022: C’È LA “REMISSIONE IN  BONIS” OMESSA COMUNICAZION DEI CREDITI IMPOSTA ENERGIA 2022: C’È LA “REMISSIONE IN BONIS”

Per chi ha maturato ma non può utilizzare i crediti d’imposta energia del terzo e quarto trimestre 2022, perché non ha effettuato la prevista comunicazione obbligatoria entro lo scorso 16 marzo, c’è una via di uscita per “recuperare” l’agevolazione: il ricorso alla “remissione in bonis”.

Vediamo da vicino questa novità, recentemente resa nota dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 19.06.2023, n. 27/E).

Innanzitutto va ricordato che l’agevolazione governativa introdotta nel 2022 (e reiterata nel 2023), mirata a ridurre gli effetti degli aumenti dei costi energetici per le imprese, prevedeva la possibilità di compensare, entro il 30 settembre di quest’anno, i crediti d’imposta maturati e non utilizzati relativi al periodo che va da luglio al dicembre 2022 (ne parliamo qui).

Ma tutto ciò era subordinato all’invio, all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, di un’apposita comunicazione, pena, appunto l’impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal 17.3.2023.

Ora l’Agenzia delle Entrate apre alla possibilità di ottenere ciò che altrimenti sarebbe stato perso: l’ente, infatti, posto che l’invio della comunicazione dei predetti crediti rappresenta un adempimento di natura “formale”, consente di utilizzare la c.d. “remissione in bonis” ex art. 2, comma 1, DL n. 16/2012 al fine di regolarizzare l’omessa presentazione della comunicazione.

Va detto che, in base alla remissione in bonis, la “fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione, ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione, ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (€ 250) “esclusa la compensazione ivi prevista”.

Nella sostanza, i crediti maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023, purché l’impresa esegua la comunicazione prevista (a breve l’Agenzia dovrebbe riaprire il canale telematico per il suo invio) e previo il versamento della sanzione di 250 euro, utilizzando il mod. F24 ELIDE (codice tributo “8114”).

Chi non avesse presentato la comunicazione a tempo debito, dovrebbe dunque verificare la situazione con il proprio consulente di fiducia per le eventuali conseguenti azioni. Per ulteriori informazioni o assistenza sono a diposizione gli Uffici Fiscali e lo Sportello Energia di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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