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USO DEL TERMINE “ARTIGIANALE”: LA REGIONE VENETO AFFIDA AI COMUNI IL CONTROLLO

Solo l’azienda iscritta all’Albo delle imprese artigiane può utilizzare tale denominazione

giovedì 10 settembre 2026
USO DEL TERMINE “ARTIGIANALE”: LA REGIONE VENETO AFFIDA AI COMUNI IL CONTROLLO USO DEL TERMINE “ARTIGIANALE”: LA REGIONE VENETO AFFIDA AI COMUNI IL CONTROLLO

Dopo l’entrata in vigore della Legge PMI (n. 34 dell’11 marzo 2026), che riserva l’utilizzo del termine “artigianale” alle sole imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane, la Regione Veneto in una nota ha chiarito le modalità di applicazione dell'articolo 16 della Legge n. 34/2026, in materia di utilizzo dei riferimenti all'artigianato e all'artigianalità, affidando direttamente ai Comuni il compito di effettuare i controlli e di applicare le sanzioni.

La norma in questione stabilisce un principio molto severo: nessuna impresa può utilizzare denominazioni, ditte, insegne, marchi o materiale promozionale con riferimenti all’artigianato o all’artigianalità dei propri prodotti/servizi se non è regolarmente iscritta all’Albo delle imprese artigiane e non produce/realizza direttamente tali beni o servizi.
 
È importante, quindi, che le aziende associate pongano la massima attenzione su questo punto, in quanto le sanzioni previste per le violazioni sono particolarmente gravose:
•  sanzione amministrativa pari all'1% del fatturato dell'impresa;
•  importo minimo di euro 25.000 per ciascuna violazione.
In particolare, invitiamo le imprese del settore commercio a verificare con urgenza la conformità di insegne, marchi, diciture sui prodotti, siti web e materiale pubblicitario/promozionale, ecc. ai dettami della norma in questione.   

Facciamo qualche esempio; un’azienda che realizza pasta confezionata attraverso alcune lavorazioni svolte a mano non potrà indicare in etichetta “pasta artigianale” se non è iscritta all’Albo delle imprese artigiane. Potrà però valorizzare il prodotto con espressioni come “fatto a mano”, “lavorato secondo tradizione”, “realizzato con strumenti tradizionali” o “autentico della tradizione italiana”.  Un bar o un pubblico esercizio che produce internamente il proprio gelato ma non è iscritto all’Albo delle imprese artigiane non potrà promuoverlo come “gelato artigianale”. Potrà invece utilizzare definizioni come “gelato di produzione propria”, “preparato ogni giorno” o “realizzato con lavorazioni tradizionali”. Diverso il caso di chi commercializza un prodotto proveniente da un’impresa artigiana regolarmente iscritta all’Albo: in questo caso il riferimento all’artigianalità rimane legittimo, purché sia dimostrabile la provenienza del prodotto.

L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni sono affidati ai Comuni territorialmente competenti.
 
Per ulteriori approfondimenti, si segnala che il MIMIT ha reso disponibili apposite FAQ consultabili al seguente link.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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