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VENETO IN ZONA BIANCA DAL 7 GIUGNO: COSA CAMBIA

Ufficializzato, dal ministero della Salute, il collocamento nella fascia a più basso rischio e la Regione emette un'Ordinanza sulle attività. Cosa cambia per le imprese rappresentate

giovedì 03 giugno 2021
"VENETO IN ZONA BIANCA DAL 7 GIUGNO" "VENETO IN ZONA BIANCA DAL 7 GIUGNO"

ULTIMO AGGIORNAMENTO 05.06.2021

Il Veneto sarà "Zona Bianca" dal 7 giugno. Dopo le anticipazioni della stampa e del  presidente della Regione Luca Zaia, il ministero della Salute ha emesso l'apposita Odinanza che ufficializza il collocamento nella fascia di rischio più bassa.

La Regione Veneto ha poi provveduto ad emettere, sabato 5 giugno, un'Ordinanza ripeilogativa per le attività, che si può scaricare nel link a fondo pagina.

Inoltre, sempre sabato, il ministero della Salute ha finalmente sciolto la questione di quanti commensali possono sedere al tavolo di un ristorante, emettendo, anche in questo caso, un'apposita Ordinanza in merito.

Ma vediamo con ordine  tutte le novità che saranno in vigore in Veneto da lunedì 7 giugno.

COSA PREVEDE LA ZONA BIANCA

Vediamo da vicino quanto previsto dalla Zona Bianca, secondo le indicazioni che risultano da una lettura e  integrazione della normativa attualmente in vigore, vale a dire il Decreto 65 del 18 maggio 2021, il Decreto 52 del 22 aprile 2021, il DPCM 2 marzo 2021.

Nella zona Bianca non si applicano le misure di sospensione o divieto di esercizio delle attività ad eccezione di sale da ballo, discoteche e simili all'aperto e al chiuso (parimenti deve ritenersi ancora sospeso il ballo all'interno di qualsiasi esercizio).

L'Ordinanza Regionale del 5 giugno 2021 ha poi ribadito che in "Zona Bianca", e quindi dal 7 gugno, vi è l’anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto legge 52/2021 e dal decreto legge 65/2021, per le seguenti attività:

  • parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
  • piscine e centri natatori in impianti coperti;
  • centri benessere e termali;
  • feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
  • attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
  • fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
  • eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto legge 52/2021, che si svolgono al chiuso;
  • sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
  • centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • corsi di formazione.

Proseguendo nell'analisi delle principali disposizioni per la Zona Bianca, cadono anche i limiti orari per gli spostamenti (attualmente dalle ore 23.00 alle 5.00 fino al 6 giugno) e conseguentemente anche i limiti di orari per l'apertura delle attività.

Continuano ovviamente ad applicarsi le misure anticontagio, come il distanziamento sociale e le mascherine. In particolare permane l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo l’isolamento rispetto a non conviventi.

Per le attività c'è l'obbligo di rispettare i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche (ne parliamo anche in questo articolo). Permane l'obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.

Tra gli altri aspetti da considerare in "Zona Bianca" elenchiamo i seguenti:

  • le attività dei servizi di ristorazione, che com’è noto dall’1 giugno possono comunque svolgere la somministrazione  anche al chiuso ed anche in piedi, continueranno ad essere soggette alle limitazioni previste dalla Linee Guida adottate dal Ministero della Salute il 29 maggio (ne parliamo anche in questo articolo) tra queste, ad ogni buon conto, ricordiamo: l’obbligo di mantenere l’apertura di porte, finestre e vetrate; la necessità di assicurare la separazione di 1 metro tra tavoli e tra persone che non possano godere di deroghe al distanziamento; l’obbligo di definizione di un numero massimo di presenze contemporanee all’interno dell’esercizio, raccomandare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per 14 giorni, ecc.
  • per quanto riguarda le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, anche al chiuso, c'è la prescrizione che i partecipanti siano muniti della “certificazione verde” COVID-19;
  • per quanto riguarda le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, queste sono consentite anche se svolte all’interno dei locali adibiti ad attività differenti (es.  le newslot nei pubblici esercizi).
  • come si diceva, restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso (parimenti deve ritenersi ancora sospeso il ballo all’interno di qualsivoglia esercizio).

COMMENSALI SEDUTI AL TAVOLO DEL RISTORANTE

Con Ordinanza del 4 giugno 2021 (scaricabile dal link a fondo pagina), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il Ministero della Salute fa finalmente chiarezza con riferimento al tema del numero massimo consentito di commensali seduti al medesimo tavolo in zona bianca.

L’art. 1 della predetta Ordinanza prevede testualmente che “fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi”.

Da tale dettato normativo è possibile evincere che:

  • in zona bianca, all’interno dei locali degli esercizi di ristorazione, fino al 21 giugno 2021, il numero massimo di commensali che potranno sedere contemporaneamente allo stesso tavolo è pari 6. Laddove le persone siano tutte conviventi, il numero potrà essere più ampio;
  • a partire dal 22 giugno, il predetto limite non troverà più applicazione;
  • sempre in zona bianca, negli spazi all’aperto, già da ora, non è applicabile alcun limite massimo di capienza dei tavoli.

CARTELLI E ALTRE DISPOSIZIONI

Ricordiamo che nel nostro sito  sono scaricabili  i cartelli realizzati dall’Associazione per ottemperare agli obblighi previsti. VAI ALLA PAGINA DEI CARTELLI

Restano ovviamente possibili eventuali limitazioni emesse attraverso ordinanze regionali o comunali. Nello specifico, va ricordato, ad esempio, per il Comune di Vicenza, il divieto di consumo di alcol all'aperto, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, fatto salvo all'interno dei locali sede di pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione delle stesse o nelle aree concesse o adibite a plateatico, emesso nei giorni scorsi  (ne parliamo qui).

 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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