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BENEFICI GASOLIO COMMERCIALE: NOVITÀ DAL 1° OTTOBRE

Dichiarazioni solo in via telematica per chi usufruisce del credito in compensazione

martedì 23 giugno 2026
BENEFICI GASOLIO COMMERCIALE: NOVITÀ DAL 1° OTTOBRE BENEFICI GASOLIO COMMERCIALE: NOVITÀ DAL 1° OTTOBRE

Novità in arrivo per gli operatori del settore del trasporto merci e persone che usufruiscono dei benefici sul gasolio commerciale previsti dall’articolo 24-ter del Decreto Legislativo n. 504/95.

L’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Vicenza ha emanato una nota informativa che illustra le modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 7, del Decreto Legge 22 maggio 2026, n. 89, riguardanti il riconoscimento in compensazione del credito per il gasolio commerciale.

Le nuove disposizioni decorreranno dal 1° ottobre 2026.

In particolare, viene ridotto a 30 giorni il termine per la maturazione del silenzio assenso. Inoltre, per il riconoscimento del credito mediante compensazione, la dichiarazione prevista dal comma 4 dell’articolo 24-ter dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica.

Gli esercenti attività di trasporto merci e persone che, dal 1° ottobre 2026, intendano presentare dichiarazioni di rimborso con richiesta di fruizione del credito in compensazione, dovranno quindi utilizzare il Servizio Telematico Doganale – E.D.I..

Gli operatori non ancora abilitati sono tenuti a presentare istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale, necessario per la trasmissione delle dichiarazioni.

Sempre dal 1° ottobre 2026, le dichiarazioni per le quali è richiesta la fruizione del credito in compensazione non potranno più essere presentate tramite PEC o in modalità cartacea.

Per assistenza, in particolare per l’abilitazione al Servizio Telematico E.D.I., l’Ufficio ADM di Vicenza è contattabile telefonicamente al numero 0444 828114, dalle ore 9.00 alle 11.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16.00 alle 17.00 nelle giornate di lunedì e mercoledì, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo uadm.veneto3.urp@adm.gov.it.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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