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RIMBORSO ACCISE SUI QUANTITATIVI DI GASOLIO PER AUTOTRASPORTO CONSUMATI NEL 2° TRIMESTRE 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato le istruzioni per accedere all’agevolazione

giovedì 02 luglio 2026
RIMBORSO ACCISE SUI QUANTITATIVI DI GASOLIO PER AUTOTRASPORTO CONSUMATI NEL 1° TRIMESTRE 2026 RIMBORSO ACCISE SUI QUANTITATIVI DI GASOLIO PER AUTOTRASPORTO CONSUMATI NEL 1° TRIMESTRE 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l'informativa Prot. 00353642 del 24 giugno 2026, informa sulla disponibilità del software e della documentazione necessaria per presentare l’istanza di rimborso delle accise del II trimestre 2026, ovvero quello relativo ai consumi effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2026.

L’istanza per la richiesta di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale (art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95) può essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2026, con le consuete modalità (Servizio Telematico Doganale-E.D.I. oppure trasmissione con PEC e, in ultima istanza, in formato cartaceo insieme al supporto informatico CD, DVD, pen drive USB). Tuttavia, come evidenziato dall’ADM, a decorrere dal 1° ottobre 2026, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica, ai sensi dell’art. 2, comma 7, DL 89/2026 (cd. DL carburanti IV).

Si sottolinea, inoltre,  che l’aliquota normale di accisa sui carburanti usati per autotrazione è stata più volte rideterminata nel corso del trimestre, a seguito del permanere degli effetti economici derivanti dall’incremento dei prodotti energetici e pertanto anche gli importi del rimborso cambiano in base alla data del rifornimento e al tipo di carburante utilizzato. Di seguito gli importi rimborsabili, fermo restando che l’aliquota del gasolio commerciale è pari a 403,22 € per mille litri:

Gasolio Standard e HVO “Non Certificato”
(Per l’HVO di cui non si hanno informazioni dal fornitore circa il rispetto dei criteri di sostenibilità RED II, ADM applica prudenzialmente l’aliquota minore vigente nel periodo)

  • 1° aprile-22 maggio 2026: 69,68 € per mille litri (accisa a 472,90 €)
  • 23 maggio al 6 giugno 2026: 169,68 € per mille litri (accisa a 572,90 €)
  • 7 giugno-30 giugno 2026: 219,68 € per mille litri (accisa a 622,90 €). Per l’HVO di cui non si hanno informazioni dal fornitore sull’eventuale rispetto dei requisiti di sostenibilità: 214,18 € per mille litri (accisa a 617,40 €)

HVO Biocarburante “Certificato”
(Gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento che soddisfano i criteri di sostenibilità derivano dalle materie prime dell’Allegato IX della Direttiva RED II )

  • 1° aprile-7 aprile 2026: 214,18 € per mille litri
  • 8 aprile al 10 maggio 2026: 69,68 € per mille litri
  • 11 maggio al 22 maggio 2026: 214,18 € per mille litri
  • 23 maggio al 6 giugno 2026: 169,68 € per mille litri
  • 7 giugno al 30 giugno 2026: 214,18 € per mille litri

I BENEFICIARI

L’agevolazione spetta per:

  1. l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: (a)persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; (b)persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; (c)imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
  2. l’attività di trasporto di persone svolta da: (a) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione; (b) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 285/2005; (c) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al Decreto Legislativo 422/1997; (d) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) 1073/2009.
  3. l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Restano esclusi dall'agevolazione i consumi effettuati con veicoli di categoria euro IV o inferiore, per effetto dell'esclusione progressiva introdotta dalla Legge numero 160/2019 e pienamente operativa dal 1° gennaio 2021.

Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore, a seguito dell’abolizione della cd. scheda carburante, avvenuta con Legge 205/2017.

Il rimborso può essere fruito in compensazione tramite modello F24 con il codice tributo 6740, oppure richiesto come restituzione in denaro secondo le modalità stabilite dal DPR numero 277/2000. Inoltre, i crediti maturati con riferimento al I trimestre 2026 possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027. L'eventuale richiesta di rimborso in denaro per le eccedenze non compensate dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2028.

 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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