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RIMBORSO ACCISE SUI QUANTITATIVI DI GASOLIO PER AUTOTRASPORTO CONSUMATI NEL 3° TRIMESTRE 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato le istruzioni per accedere all’agevolazione. La novità operativa più rilevante riguarda la modalità di presentazione per ottenere il beneficio

mercoledì 07 ottobre 2026
RIMBORSO ACCISE SUI QUANTITATIVI DI GASOLIO PER AUTOTRASPORTO CONSUMATI NEL 1° TRIMESTRE 2026 RIMBORSO ACCISE SUI QUANTITATIVI DI GASOLIO PER AUTOTRASPORTO CONSUMATI NEL 1° TRIMESTRE 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l'informativa Prot. 00642547 del 30 settmbre 2026, informa sulla disponibilità del software e della documentazione necessaria per presentare l’istanza di rimborso delle accise del III trimestre 2026, ovvero quello relativo ai consumi effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2026.

L’istanza per la richiesta di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale (art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95) può essere presentata dal 1° ottobre al 2 novembre 2026. 

La novità operativa più rilevante riguarda la modalità di presentazione per ottenere il beneficio. Infatti, dal 1° ottobre 2026, chi richiede il credito da utilizzare in compensazione deve inviare la dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale-E.D.I. Le imprese già abilitate devono utilizzare questo canale, mentre quelle che non dispongono ancora dell’abilitazione devono presentare ad ADM l’istanza di adesione, seguendo le istruzioni pubblicate nella sezione dedicata al Servizio Telematico Doganale. Pertanto si ribadisce che la richiesta tramite PEC o presentazione cartacea non rappresentano modalità ammesse. Riguardo alla tempistica per l’”accettazione” della richiesta, l’ADM rammenta che sempre dal 1° ottobre 2026 è ridotto a 30 giorni il termine di maturazione del silenzio-assenso per l’utilizzo del credito, ferma restando la possibilità dell’ufficio di annullare con provvedimento motivato un assenso illegittimamente formato.

Per la richiesta di restituzione in denaro restano le modalità già consolidate, ovvero presentazione della domanda tramite il Servizio E.D.I., PEC oppure, in via del tutto residuale, dichiarazione cartacea accompagnata dal file informatico su supporto.

Si sottolinea, inoltre,  che l’aliquota normale di accisa sui carburanti usati per autotrazione è stata più volte rideterminata nel corso del trimestre, a seguito del permanere degli effetti economici derivanti dall’incremento dei prodotti energetici e pertanto anche gli importi del rimborso cambiano in base alla data del rifornimento e al tipo di carburante utilizzato. Di seguito gli importi rimborsabili, fermo restando che l’aliquota del gasolio commerciale è pari a 403,22 € per mille litri:

Gasolio Standard e HVO “Non Certificato”

1° luglio – 3 luglio: 219,68 €/1.000 litri (Quadro A-1)
4 luglio – 27 luglio: 269,68 €/1.000 litri (Quadro A-2)
28 luglio – 17 settembre: 129,68 €/1.000 litri (Quadro A-3)
18 settembre – 25 settembre: 169,68 €/1.000 litri (Quadro A-4)
26 settembre – 30 settembre: 219,68 €/1.000 litri (Quadro A-5)

HVO Biocarburante “Certificato”
(Gasoli paraffinici da sintesi o idrotrattamento che soddisfano i criteri di sostenibilità derivano dalle materie prime dell’Allegato IX della Direttiva RED II )

1° luglio – 29 luglio: 214,18 €/1.000 litri (Quadro A-6)
30 luglio – 24 agosto: 129,68 €/1.000 litri (Quadro A-7)
25 agosto – 26 agosto: 214,18 €/1.000 litri (Quadro A-8)
27 agosto – 5 settembre: 129,68 €/1.000 litri (Quadro A-9)
6 settembre – 10 settembre: 214,18 €/1.000 litri (Quadro A-10)
11 settembre – 17 settembre: 129,68 €/1.000 litri (Quadro A-11)
18 settembre – 25 settembre: 169,68 €/1.000 litri (Quadro A-12)
26 settembre – 30 settembre: 214,18 €/1.000 litri (Quadro A-13)


Per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) tal quali di cui non si hanno informazioni da parte del fornitore sul rispetto delle condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025:
1° luglio - 27 luglio: 214,18 €/1.000 litri (Quadro A-6)
28 luglio – 17 settembre: 129,68 €/1.000 litri (Quadro A-3)
18 settembre – 25 settembre: 169,68 €/1.000 litri (Quadro A-4)
26 settembre – 30 settembre: 214,18 €/1.000 litri (Quadro A-13).

I BENEFICIARI

L’agevolazione spetta per:

  1. l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: (a)persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; (b)persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; (c)imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
  2. l’attività di trasporto di persone svolta da: (a) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione; (b) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 285/2005; (c) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al Decreto Legislativo 422/1997; (d) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) 1073/2009.
  3. l’attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Restano esclusi dall'agevolazione i consumi effettuati con veicoli di categoria euro IV o inferiore.

Riguardo alla documentazione necessaria utile a dimostrare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore.

Si rammenta che secondo la nota dell’ADM n. 64837/RU del 7 giugno 2018 veniva disposto l’obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell’indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione stradale di carburanti.

Il rimborso può essere fruito in compensazione tramite modello F24 con il codice tributo 6740, a partire dal 1° ottobre solo in via telematica, oppure richiesto come restituzione in denaro secondo le modalità stabilite dal DPR numero 277/2000. Inoltre, i crediti maturati con riferimento al II trimestre 2026 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027. Da tale data decorrerà poi il termine per la richiesta di rimborso in denaro delle eccedenze non compensate che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2028.

 

 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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