CONTRIBUTO DOVUTO ALL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEL TRASPORTO
L’Autorità di Regolazione dei Trasporto ha reso note le modalità di dichiarazione e di versamento del contributo relativo al 2026 dovuto dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati.
Sono soggette al contributo per il funzionamento dell’Autorità, con aliquota pari allo 0,45 per mille del fatturato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato escludendo dal calcolo dei ricavi alcune voci specifiche (come i ricavi da attività non rientranti nella competenza dell'Autorità, i proventi straordinari, i risarcimenti danni ed alcuni ricavi esteri), le imprese che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:
a. gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
b. gestione degli impianti di servizio ferroviario;
c. gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
d. servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
e. operazioni e servizi portuali;
f. servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
g. servizio taxi;
h. servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
i. servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
j. servizi di trasporto di passeggeri su strada;
k. servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
l. servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
m. servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada;
n. servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica.
Le imprese con un fatturato superiore a 7.000.000 euro, entro il 15 maggio 2026, sono tenute a dichiarare all’Autorità i dati anagrafici ed economici richiesti tramite il servizio telematico messo a disposizione dall’Autorità.
Sono, in generale, esentate dal pagamento le imprese i cui contributi dovuti, in base a quanto sopra riportato, ammonterebbero ad importi pari o inferiori a 3.150 euro e le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2025.
I pagamenti, da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario, vanno effettuati in due rate: 2/3 entro il 15 maggio 2026 e 1/3 entro il 30 ottobre 2026; il mancato o parziale pagamento comporta riscossione e interessi di mora.
I soggetti tenuti al versamento del contributo devono dar notizia all’Autorità dell’avvenuto pagamento.
In caso di mancato o parziale pagamento del contributo nei termini indicati, sarà avviata la procedura di riscossione e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale a partire dalla data di scadenza.
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.