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CREDITO D’IMPOSTA SULLE COMMISSIONI PER I PAGAMENTI ELETTRONICI

Definito il contenuto della comunicazione che le banche sono tenute ad inviare all'esercente per dare evidenza delle commissioni addebitate

giovedì 04 giugno 2020
BONUS POS: CREDITO D’IMPOSTA PER COMMISSIONI ADDEBITATE SUI PAGAMENTI ELETTRONICI BONUS POS: CREDITO D’IMPOSTA PER COMMISSIONI ADDEBITATE SUI PAGAMENTI ELETTRONICI

Lo Stato riconosce agli imprenditori o lavoratori autonomi un credito d’imposta sulle commissioni pagate per l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici tracciabili (art. 22 del decreto legge 124/2019).

In particolare, l’agevolazione opera nella misura del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori  mediante carte di credito, di debito (POS) o prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Commissioni riferite a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020.

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.

L’agevolazione in parola sarà utilizzabile solo in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Nel dichiarativo 2021, periodo d’imposta 2020, sarà previsto un apposito codice “credito d’imposta” per indicare l’entità del credito spettante.

La Banca d’Italia, con il provvedimento del 29 aprile 2020 ha definito le modalità e i criteri per la comunicazione dei dati delle commissioni applicate, registrate a decorrere dal 1° luglio 2020, su cui calcolare il credito d’imposta spettante all’esercente.
I soggetti destinatari dell’obbligo di comunicazione sono i prestatori di servizi di pagamento che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici atti a consentire l’accettazione delle transazioni.

In base al provvedimento i soggetti convenzionatori (Banche, altri prestatori di servizi a pagamento per l’accettazione di strumenti di pagamento pressi punti vendita, sia fisici che on-line) devono trasmettere (entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento) per via telematica agli esercenti le seguenti informazioni:

  1. elenco delle operazioni di pagamento effettuate;
  2. numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate;
  3. numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
  4. prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri:
  • l’ammontare delle commissioni totali effettuate sia dai consumatori finali, che da altri soggetti;
  • l’ammontare delle commissioni addebitate sul transato per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.


Gli uffici Confcommercio Vicenza restano a disposizione per approfondimenti.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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