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BENEFICI CONTRIBUTIVI: NUOVE CAUSE OSTATIVE AL RILASCIO DEL DURC

Il nuovo decreto elenca le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che portano all’esclusione delle agevolazioni

martedì 14 luglio 2026
BENEFICI CONTRIBUTIVI: NUOVE CAUSE OSTATIVE AL RILASCIO DEL DURC BENEFICI CONTRIBUTIVI: NUOVE CAUSE OSTATIVE AL RILASCIO DEL DURC

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il decreto del 22 giugno 2026, che dà attuazione all’art. 29 del DL n. 19/2024 (cd. Decreto PNRR), amplia le cause ostative al rilascio del DURC, il documento unico di regolarità contributiva.

Tali fattispecie riguardano l’ambito della tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Se le violazioni sono accertate con provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e le ordinanze - ingiunzione), tali fattispecie escludono i datori di lavoro dalla possibilità di beneficiare degli incentivi contributivi. Le cause ostative non sussistono nelle ipotesi di prescrizione e oblazione.

L’elenco delle violazioni del Decreto del 22 giugno 2026 sostituisce il precedente contenuto all’interno del decreto ministeriale 24 ottobre 2007.

La nuova disposizione reca l’esclusione dai benefici:

  • per 24 mesi nelle ipotesi considerate di maggior gravità come il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, l’omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica e l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
  • per 18 mesi in caso di lesioni personali colpose gravi o gravissime derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza;
  • per 12 mesi nel caso di violazioni sanzionate dal d.lgs. n. 81/2008 concernenti la valutazione dei rischi, la nomina delle figure della prevenzione, i cantieri temporanei e mobili, i lavoratori in quota, le attrezzature di lavoro, gli impianti e le macchine, la segnaletica di sicurezza, gli agenti fisici e chimici, le misure di protezione collettiva;
  • per 8 mesi in caso di occupazione di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno e la maxisanzione per il lavoro sommerso;
  • per 6 mesi se vengono utilizzati lavoratori irregolari e per le violazioni concernenti la patente a crediti;
  • per 3 mesi in caso di illeciti sui riposi e sulla durata dell’orario di lavoro (solo nel caso in cui riguarda almeno il 20% dei lavoratori regolarmente impiegati) e ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per ulteriori informazioni o precisazione contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali (Tel. 0444 964300; e-mail: ascom@ascom.vi.it)

In allegato il decreto ministeriale del 22 giugno 2026 per tutta la normativa sulle violazioni.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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