Arriva la circolare Inps che dà il via libera operativo all’incentivo per il posticipo del pensionamento. La misura, prevista all’art. 1, co. 161, della Legge di bilancio 2025. prevede la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (cd. Quota 103), o al trattamento di pensione anticipata prevista all’art. 24, co. 10, DL n. 201/2011.
Chi può usufruirne
Per poterne usufruire, occorre che i lavoratori dipendenti si trovino, congiuntamente, nelle seguenti condizioni:
Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo
La rinuncia produce effetto esclusivamente in relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della prima decorrenza utile della pensione “Quota 103” (o della pensione anticipata), in caso di domanda presentata precedentemente a tale data, o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinuncia, se la stessa viene inoltrata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici di cui si tratta.
In particolare, la facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta (fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità), o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. La facoltà di rinuncia ha effetto su tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare il lavoratore, sia quelli in essere la data di esercizio della facoltà, sia quelli instaurati successivamente a tale data.
Nelle ipotesi di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata dall’Istituto anche sul nuovo rapporto di lavoro dandone comunicazione allo stesso.
Misura e durata dell’incentivo
L’incentivo consiste nell’abbattimento totale della quota di contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, compreso l’eventuale contributo aggiuntivo IVS, che viene interamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro con la retribuzione. Le somme corrisposte non sono imponibili ai fini contributivi.
Effetti sui trattamenti pensionistici
Con riferimento alla quota di pensione contributiva, l’esonero produce effetti sul montante contributivo individuale che viene determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro, non produce invece effetti sulle quote di pensione calcolate col sistema retributivo.
Va detto che nelle diverse ipotesi in cui, per il rapporto di lavoro, sia già previsto un abbattimento totale o parziale della quota di contribuzione a carico del lavoratore, l’incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione.
Procedura di riconoscimento
Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo deve darne comunicazione all’Inps, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza e, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta dell’eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore e al datore di lavoro l’esito della domanda. Successivamente, il datore di lavoro, potrà procedere con gli adempimenti a proprio carico.
Per maggiori informazioni è a disposizione il patronato 50&Più della sede di Vicenza (tel. 0444 964300) o degli uffici mandamentali Confcommercio.
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