• Home 
  • Lavoro 

LA FORMAZIONE DEL LAVORATORE DEVE ESSERE EFFETTUATA SUBITO

Il nuovo Accordo stabilisce inequivocabilmente che la formazione deve precedere l'inizio dell'attività lavorativa

venerdì 20 giugno 2025
LA FORMAZIONE DEL LAVORATORE DEVE ESSERE EFFETTUATA SUBITO LA FORMAZIONE DEL LAVORATORE DEVE ESSERE EFFETTUATA SUBITO

Il dibattito sulla tempistica della formazione sulla sicurezza per i neoassunti è stato chiarito dal nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, che abroga il precedente accordo del 2011.

Mentre il vecchio Accordo prevedeva, in via provvisoria e “in fase di prima applicazione”, un termine di 60 giorni per completare la formazione del lavoratore, il nuovo Accordo stabilisce inequivocabilmente che la formazione deve precedere l'inizio dell'attività lavorativa.

Questa modifica si allinea con l’art. 37 del D.Lgs. 81/08, il quale determina che nessun lavoratore può essere esposto a rischi senza una preventiva formazione adeguata, composta da una formazione generale di 4 ore e una formazione specifica, variabile in base al rischio, con aggiornamento quinquennale obbligatorio.

Raccomandiamo alle imprese di verificare sempre la presenza di attestati di formazione preesistenti in possesso del lavoratore, poiché se in corso di validità potrebbero essere già conformi alla mansione che esso andrà a ricoprire, senza la necessità di formazione ex novo.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE