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DIVIETO DI APPLICAZIONE DI SUPPLEMENTI SUI PAGAMENTI ELETTRONICI

Una circolare dell’Antitrust richiama i dettaglianti a non applicare commissioni supplementari per l'uso della carta di credito o altri strumenti di pagamento

mercoledì 19 dicembre 2018

Gli esercizi commerciali che applicano supplementi di prezzo per gli acquisti tramite carte di credito o di debito rischiano di essere sanzionati dall’Antitrust: si tratta infatti di pratiche contrarie al Codice del Consumo.

Lo ribadisce, in un’apposita circolare, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che sull’argomento era già intervenuta in diverse occasioni. L'applicazione di supplementi per l'uso di uno specifico strumento di pagamento costituisce, infatti, una violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo (confermato anche dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva UE 2015/2366), il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi "non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti".

In applicazione di tali norme – specifica l’Antitrust - i venditori di beni e servizi al dettaglio non possono dunque applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che utilizzino, per effettuare i propri pagamenti, strumenti quali ad esempio carte di credito o di debito, qualsiasi sia l'emittente della carta.

Il divieto, chiarisce l’Autority, si applica a tutti gli esercenti commerciali, inclusi i dettaglianti specializzati, anche di piccola dimensione (tabaccai, ferramenta, lavanderie, macellerie, ecc.).

Da qui l’invito a conformarsi alle prescrizioni del Codice del Consumo e del D.Lgs. 218/2017, eliminando ogni eventuale supplemento di prezzo applicato. L'Autorità Antitrust conclude che, ove riscontrasse violazioni, si riserva di attivare i propri poteri sanzionatori.



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