AUTOTRASPORTO E IDONEITÀ FINANZIARIA: CHIARIMENTI DEL MIT SUL RINNOVO
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha ritenuto necessario, sollecitato da alcuni quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria, impartire con circolare n. 4499 del 17 febbraio 2026 dei chiarimenti “univoci e indicazioni operative uniformi”, in merito alla corretta dimostrazione dell’idoneità finanziaria per l’esercizio della professione di trasportatore su strada, nonché relativamente alla legittimazione della presentazione della relativa documentazione.
La circolare rientra in un quadro normativo già definito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e da numerosi decreti e chiarimenti del MIT ed è finalizzata a garantire un’applicazione uniforme della normativa sul territorio nazionale.
La normativa
Per le imprese di autotrasporto merci conto terzi il possesso del requisito dell’idoneità finanziaria deve essere dimostrato ogni anno, pena criticità nella permanenza al Registro Elettronico Nazionale (REN) e nell’ Albo degli Autotrasportatori.
La dimostrazione annuale è, quindi, parte integrante della continuità operativa dell’impresa.
I chiarimenti
La circolare del 17 febbraio ha fornito chiarimenti che riguardano in particolare:
L’obiettivo è evitare difformità applicative e garantire correttezza procedurale su tutto il territorio nazionale.
Riguardo al requisito dell’idoneità finanziaria la circolare stabilisce che possa essere comprovato secondo due distinte modalità:
In merito alla legittimazione della presentazione della documentazione attestante l’idoneità finanziaria, è precisato che il modello IDOFIN e relative certificazioni sottoscritte dai revisori legali o le attestazioni rilasciate da un istituto bancario/impresa di assicurazioni devono pervenire agli uffici della Motorizzazione Civile (UMC) non direttamente dai soggetti certificatori, ma esclusivamente dai soggetti legittimati:
a) diretti interessati, ossia imprese esercenti la professione di autotrasportatore su strada;
b) operatori professionali intermediari (studi di consulenza automobilistica di cui alla L. 264/1991);
c) soggetti occasionalmente delegati dai diretti interessati nei limiti previsti dalla normativa, non operanti a titolo professionale, ma a titolo gratuito, entro il limite massimo di poche operazioni e nel rispetto dei principi di tracciabilità e responsabilità della delega.
Riguardo alla modalità di dimostrazione del possesso del requisito dell’idoneità finanziaria per rinnovo annuale, la circolare illustra la corretta modalità procedurale.
Per coloro che utilizzano la modalità ordinaria è necessario presentare all’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) territorialmente competente la documentazione di seguito indicata, senza aggiunta di ulteriore documentazione:
Gli UMC procederanno esclusivamente alla verifica di completezza e conformità formale della documentazione presentata, senza effettuare valutazioni discrezionali sui dati economico-finanziari certificati, che restano nella responsabilità del soggetto certificatore.
Sulla possibilità dell’impresa di dimostrare il requisito con la modalità alternativa, la circolare rimanda a quanto prescritto dalla normativa vigente e dalle circolari precedentemente emanate dal MIT e precisa che tale modalità non è cumulabile con quella ordinaria.
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