• Home 
  • Norme 

AUTOTRASPORTO MERCI: TACHIGRAFO PER VEICOLI LEGGERI

L’obbligo riguarda i trasporti internazionali e scatterà dal 1° luglio 2026

giovedì 23 aprile 2026
AUTOTRASPORTO MERCI: TACHIGRAFO PER VEICOLI LEGGERI AUTOTRASPORTO MERCI: TACHIGRAFO PER VEICOLI LEGGERI

Entrerà in vigore dal 1° luglio 2026 l’obbligo d’installazione ed utilizzo del tachigrafo sui veicoli di massa superiore a 2,5 e fino a 3,5 tonnellate, impiegati in operazioni di trasporto merci internazionali o di cabotaggio.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)-Dip. Trasporti e Navigazione-DG Sicurezza stradale e Autotrasporto-Divisione 5, con circolare 16 aprile 2026, ha fornito le prime indicazioni operative sui seguenti punti:

  • ambito di applicazione dell’estensione;
  • obblighi di registrazione;
  • regime misto nazionale/internazionale;
  • formazione dei conducenti e organizzazione dell’orario di lavoro.

Riguardo l’ambito di applicazione viene espressamente affermato che l’obbligo riguarda i trasporti internazionali di merci in conto terzi o di cabotaggio e quelli internazionali di merci in conto proprio, qualora la guida costituisca l’attività principale del conducente.

In ordine agli obblighi di registrazione, la circolare specifica che l’estensione dell’obbligo comporta la necessità che sui veicoli in questione venga installato il tachigrafo intelligente di ultima generazione (G2V2) e che il conducente utilizzi la propria carta tachigrafica.

In merito al regime misto nazionale/internazionale, la circolare dispone che i conducenti dei veicoli di massa massima ammissibile, superiore a 2,5 tonn. e fino a 3,5 tonn., compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, che effettuano sia trasporti nazionali che internazionali, sono soggetti agli obblighi di cui al Regolamento (CE) 561/2006 solo durante l’esecuzione del trasporto internazionale o durante le operazioni di cabotaggio collegate. Se l’esecuzione del trasporto riguarda soltanto le tratte “nazionali”, sia per il trasporto in conto terzi che per quello in conto proprio, rimane vigente l’esenzione dall’applicazione del Regolamento suddetto. Inoltre, durante l’esecuzione di quest’ultima tipologia di trasporto, la registrazione delle attività del conducente potrà essere registrata con la funzione “out of scope”, in modo analogo alle ipotesi in cui viene impiegato il veicolo in trasporti esenti dal Regolamento (CE) 561/2006. Si precisa poi che i conducenti che svolgono trasporti in regime misto devono garantire la continuità delle registrazioni per i 56 giorni precedenti al controllo.

Relativamente alla formazione dei conducenti e organizzazione dell’orario di lavoro, la circolare dispone che dal 1° luglio 2026 valgono a carico dei conducenti di veicoli con massa superiore a 2,5 e fino a 3,5 tonn. gli obblighi di organizzazione, formazione, istruzione e controllo, che sono a carico delle imprese (disposizioni del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 215/2016 e della relativa circolare n. 2720 del 13/2/2017. Si rammenta, infine, l’importanza della formazione e istruzioni utili per il conducente non essendo soggetto all’obbligo di una qualificazione professionale (CQC).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE