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COVID 19: LA DISCIPLINA SUGLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Un recente provvedimento proroga le regole fino al 30 agosto, inserendo anche alcune modifiche

martedì 10 agosto 2021
COVID 19: LA DISCIPLINA SUGLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO COVID 19: LA DISCIPLINA SUGLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio scorso, l’Ordinanza 29 luglio del Ministro della Salute, che ha prorogato, con alcune modifiche, fino al prossimo 30 agosto, la disciplina nazionale degli spostamenti da e verso l’Estero.

In particolare, il provvedimento ha prorogato la validità delle misure particolarmente restrittive introdotte per l’ingresso in Italia da India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile; ha confermato la quarantena di 10 giorni per i Paesi extraeuropei, riducendola a 5 giorni per i Paesi dell’elenco D dell’Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021; ha confermato l’obbligo di mini quarantena di 5 giorni per gli arrivi dalla Gran Bretagna, i cui certificati vaccinali possono essere utilizzati per il green pass sul territorio nazionale; ha confermato per i Paesi dell’UE e dell’area Schengen, oltre che per Canada, Giappone e Stati Uniti l’ulteriore regime di ingresso con i requisiti della certificazione verde.

Il quadro della disciplina degli spostamenti da e verso l’estero, sistematizzato dall’Ordinanza in commento è complessivamente il seguente:
Sono liberi e non soggetti ad obblighi di dichiarazione gli spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano, le cui certificazioni di vaccinazione validata dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA)-e di guarigione sono considerate equivalenti a quelle italiane;
L’ingresso sul territorio nazionale delle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in uno dei Paesi dell’UE e dell’Area Schengen o in Israele (Elenco C Allegato 20 DPCM 2 marzo 2021) è soggetto ai seguenti adempimenti:

  • Presentazione al vettore e alle persone deputate ai controlli del Passenger Locator Form;
  • Presentazione al vettore e alle persone deputate ai controlli di una delle certificazioni verdi Covid-19, o di altra certificazione equipollente;
  • In alternativa a quanto sopra, obbligo di isolamento fiduciario di 5 giorni, e di test a mezzo di tampone al termine di detto periodo.

L’ingresso sul territorio nazionale delle persone, che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in Israele, in alternativa a quanto sopra esposto, è soggetto, altresì, ai seguenti adempimenti:

  • Presentazione al vettore e alle persone deputate ai controlli del Passenger Locator Form ;
  • Presentazione al vettore e alle persone deputate ai controlli di una delle certificazioni verdi Covid-19, o di certificazione rilasciata dalle Autorità locali, attestante la vaccinazione-validata dall’EMA-, la guarigione o l’effettuazione nelle 48 ore precedenti di un test, a mezzo di tampone, risultato negativo (riconosciute equivalenti alle certificazioni verdi);

L’ingresso sul territorio nazionale delle persone, che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in uno dei Paesi extra europei della lista raccomandata dall’UE (elenco D allegato 20 DPCM 2 marzo 2021), è soggetto ai seguenti adempimenti:

  • Presentazione al vettore e alle persone deputate ai controlli del Passenger Locator Form;
  • Presentazione al vettore e alle persone deputate ai controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore precedenti (48 ore per Regno Unito) a un test, a mezzo di tampone, risultato negativo;
  • Obbligo di isolamento fiduciario di 5 giorni e di test a mezzo di tampone, al termine di detto periodo;

L’ingresso sul territorio nazionale alle persone, che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in Canada, Giappone o Stati Uniti d’America è, inoltre, consentito alle seguenti condizioni alternative, rispetto a quelle sopra esposte:

  • Presentazione al vettore e alle persone deputate ai controlli del Passenger Locator Form ;
  • Presentazione al vettore e alle persone deputate ai controlli, di una delle certificazioni verdi Covid-19, o di certificazione rilasciata dalle Autorità locali, attestante la vaccinazione-validata dall’EMA-, la guarigione o l’effettuazione nelle 48 ore precedenti di un test, a mezzo di tampone, risultato negativo (riconosciute equivalenti alle certificazioni verdi).

Gli spostamenti da e verso gli altri Paesi Esteri a maggior rischio (Elenco E Allegato 20 DPCM 2 marzo 2021), continuano ad essere in generale vietati, salvo alcune specifiche eccezioni (esigenze di lavoro, studio, salute, urgenza, etc).

L’ingresso sul territorio nazionale alle persone, che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in uno dei Paesi del citato elenco E, subordinatamente alla presenza di una delle deroghe che consente di superare il generale divieto, è subordinato ai seguenti adempimenti:

  • Presentazione al vettore e alle persone deputate ai controlli del Passenger Locator Form ;
  • Presentazione al vettore e alle persone deputate ai controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore precedenti, a un test, a mezzo di tampone, risultato negativo;
  • Obbligo di isolamento fiduciario di 10 giorni e di test a mezzo di tampone, al termine di detto periodo;

L’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria, quando previste, non si applicano per:

  • Gli ingressi, per motivi di lavoro, regolati da protocolli di sicurezza;
  • Gli ingressi per ragioni indifferibili, autorizzati dal Ministero della Salute (con obbligo di test a mezzo di tampone nelle 48 ore precedenti, con esito negativo);
  • Gli ingressi di cittadini o residenti dei Paesi dell’’UE o degli altri Paesi degli elenchi A, B, C e D, dell’allegato 20 DPCM 2 marzo 2021, che fanno ingresso in Italia, per motivi di lavoro (salvo che non abbiano soggiornato o transitato in un Paese dell’elenco C dell’Allegato 20)
  • Gli ingressi del personale sanitario
  • Il personale delle imprese con sede in Italia, per spostamenti all’estero per motivi di lavoro, non eccedenti la durata di 120 ore;
  • I funzionari ed agenti dell’UE e delle organizzazioni internazionali, gli agenti e il personale diplomatico, il personale militare, delle forze di polizia, deii vigili del fuoco e dei servizi di sicurezza;
  • Gli alunni e gli studenti di corsi in Paesi diversi da quello di residenza;
  • Gli ingressi mediante voli “covid teted”;
  • Gli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale.

Gli obblighi di certificazione verde, test a mezzo di tampone e isolamento fiduciario, quando prescritti, non trovano applicazione per:

  • Equipaggio dei mezzi di trasporto e personale viaggiante;
  • Lavoratori transfrontalieri,
  • Agli alunni e studenti di corsi in Paesi diversi da quello di residenza;
  • I transiti, sul territorio italiano, con mezzi privati di durata non superiore a 36 ore;
  • Chiunque faccia ingresso in Italia, per un periodo non superiore alle 120 ore, per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità;
  • Chiunque rientri, esclusivamente con mezzo privato, nel territorio nazionale, a seguito della permanenza per un periodo non superiore a 48 ore, in località estere situate a distanza non superiore a 60 km, dal luogo di residenza, domicilio o abitazione .(esentati, anche, dalla presentazione del Passenger Locator Form);
  • Gli spostamenti, con mezzi privati, per permanenze, di durata non superiore alle 48 ore, in località sul territorio nazionale, situate a distanza non superiore a 60 km, dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione.(esentati, anche, dalla presentazione del Passenger Locator Form).

Le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Stati Uniti d’America, Israele e Regno Unito, in conformità ai parametri individuati con circolare del Ministero della Salute, sono riconosciute equivalenti alle certificazioni verdi Covid-19, laddove richieste dalla normativa italiana.
I bambini di età inferiore ai 6 anni sono esentati dall’obbligo di effettuazione di test molecolare o antigenico.
Sono prorogate fino al prossimo 30 agosto le misure introdotte con le ordinanze del Ministro della Salute del 29 aprile 2021, (succ. integrate e reiterate) su India Bangladesh e Sri Lanka e del 14 maggio 2021 sul Brasile.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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