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DAL 1° GENNAIO 2022 ENTRA LIMITE DI 1.000 EURO PER L'USO DEL CONTANTE

Unica deroga consentita al superamento della soglia riguarda i pagamenti effettuati dai turisti non residenti in Italia

giovedì 30 dicembre 2021
DAL 1° GENNAIO 2022 ENTRA LIMITE DI 1.000 EURO PER L'USO DEL CONTANTE DAL 1° GENNAIO 2022 ENTRA LIMITE DI 1.000 EURO PER L'USO DEL CONTANTE

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
È quanto stabilito nell’art. 18 del DL n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e che modifica l’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Il trasferimento superiore al predetto limite (dunque superiore a 999,99 euro), indipendentemente dalla causa o dal titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

LE SANZIONI
In materia di sanzioni, la soglia per i pagamenti in contanti rileva non solo per chi paga, ma anche per chi riceve il denaro. In base a quanto previsto dall’art. 63 del decreto legislativo n. 231 del 2007, alle violazioni che riguardano importi fino a 250.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero dell’economia e delle finanze tramite gli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato in base ai criteri previsti dall’art. 67 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

I soggetti di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007, inclusi i soggetti che svolgono in maniera  professionale attività in materia di contabilità e tributi, i quali nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività, pur avendo notizia di infrazioni non adempiono all’obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 3.000 ed i 15.000 euro.

DEROGA SOLO PER TURISMO
Si ricorda che rimane in vigore la deroga al limite per l’utilizzo del denaro contante (stabilita dall’art. 3, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e successive modificazioni), in base alla quale, per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, è possibile accettare pagamenti in contanti, entro il limite di 15.000 euro, da cittadini stranieri non residenti in Italia. Ciò nel rispetto degli specifici adempimenti stabiliti dalla norma e delle procedure definite dall’Agenzia delle entrate. Gli adempimenti previsti includono, tra gli altri, l’invio di apposita comunicazione preventiva all’Agenzia, l’acquisizione di fotocopia del passaporto del cliente e l’obbligo del versamento del contante incassato in un conto corrente presso un operatore finanziario il primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'incasso.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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