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DALL’1 LUGLIO IL DAZIO FORFETTARIO SUI PICCOLI PACCHI

Introdotto dall’Unione Europea, prevede un pagamento di 3 euro per i pacchi di valore fino a 150 euro

giovedì 18 giugno 2026
DALL’1 LUGLIO IL DAZIO FORFETTARIO SUI PICCOLI PACCHI DALL’1 LUGLIO IL DAZIO FORFETTARIO SUI PICCOLI PACCHI

La Commissione Europea ha ufficializzato nei giorni scorsi le regole operative per l'applicazione del dazio doganale temporaneo di 3 euro sulle vendite a distanza di merci provenienti da Paesi extra-UE (Regolamento di esecuzione UE 2026/1200) per pacchi di valore superiore ai 150 euro.

La misura che accompagna la soppressione definitiva della franchigia doganale per le merci di modesto valore, entrerà in vigore dall’1 luglio 2026 fino all’1 luglio 2028 e riguarderà le vendite a distanza da Paesi terzi a consumatori dell’Unione Europea (operazioni B2C).

I punti chiave del Regolamento del Consiglio prevedono, tra l’altro, la verifica della soglia massima di 150 euro che avviene sommando il valore intrinseco di tutti i prodotti contenuti nella stessa spedizione inviata dallo stesso venditore allo stesso destinatario; il non conteggio delle spese di spedizione e di eventuale assicurazione nella verifica della soglia dei 150 euro; l’applicazione sul dazio fisso anche dell’IVA del Paese di destinazione.

Per ulteriore chiarezza, il prelievo sarà forfettario di 3 euro e sarà applicato sui singoli pezzi ricompresi nella spedizione e non sulla spedizione nel suo complesso, per merci con valore intrinseco non superiore a 150 euro. Di conseguenza ad esempio, per l'acquisto di 3 prodotti diversi nello stesso pacco, il dazio sarà di 9 euro.

Le garanzie dovranno essere aggiornate per includere una stima dei dazi attesi sui flussi soggetti al nuovo sistema. È previsto, inoltre, un forte inasprimento dei controlli sui flussi postali e sulle spedizioni collettive per evitare il frazionamento artificioso dei carichi.

La responsabilità del corretto assolvimento del dazio segue un ordine gerarchico, ovvero ricade principalmente sulle piattaforme e-commerce (marketplace), i venditori, i vettori/corrieri e gli agenti doganali; in modo residuale ricade su altri soggetti, incluso il consumatore finale.

La Commissione precisa espressamente che tali orientamenti non sono giuridicamente vincolanti e che prevale il regolamento stesso.

Al fine di aiutare a comprendere meglio il nuovo disposto, la Commissione ha rilasciato la "Guida per gli Stati membri e il commercio" con i relativi casi pratici.

L’operatività di questo dazio europeo si “incrocia”, in qualche modo, con l’analoga misura che era stata prevista dall’ordinamento nazionale: si dovrà infatti capire se verrà prorogata o definitivamente cancellata l’applicazione del contributo amministrativo nazionale di 2 euro previsto dalla Legge di bilancio 2026 a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni, al fine di evitare un effetto daziario “3+2”, portando a 5 euro la tassazione sulle spedizioni e-commerce di modico valore. Al momento la proroga scade il 30 giugno.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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