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DECESSO DEL SOCIO E ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE

Un obbligo da non dimenticare per le società di persone: il rischio è una sanzione pecuniaria

martedì 20 febbraio 2024
DECESSO DEL SOCIO E ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DECESSO DEL SOCIO E ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE

A volte un lutto, con la sua portata destabilizzante, può farci dimenticare alcuni adempimenti che non vanno ignorati. Tra questi c’è da ricordare che il decesso del socio di società di persone costituisce un fatto modificativo dell’atto costitutivo e pertanto è soggetto ad iscrizione nel registro imprese da svolgersi entro 30 giorni dalla data dell’evento. Tale iscrizione dovrà essere a cura di uno degli amministratori, previsione dettata dall’art. 2300 del codice civile e confermata dalla Direttiva del Ministero dello Sviluppo economico d'intesa con il Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015.

A seguito della presentazione dell’istanza sopra indicata, l’ufficio del registro delle imprese provvede ad iscrivere la notizia del decesso sulla posizione del socio. La notizia così iscritta ha l’efficacia pubblicitaria di cui all’art. 2193 del codice civile.

Il mancato rispetto di tale termine (comunicazione tardiva, oltre i 30 giorni dal decesso) comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile, ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032  euro nei confronti di ciascuno dei soggetti obbligati.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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