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DECRETO COVID-19: LE MISURE IN VIGORE DAL 26 APRILE

Una sintesi delle nuove regole, dopo una prima analisi effettuata dagli uffici di Confcommercio Vicenza. La Regione chiarisce il "nodo" del servizio mensa all'interno dei locali, su intervento di Confcommercio Veneto

venerdì 23 aprile 2021
DECRETO COVID-19: LE MISURE IN VIGORE DAL 26 APRIL DECRETO COVID-19: LE MISURE IN VIGORE DAL 26 APRIL

AGGIORNATO IL 10.05.2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 21 aprile un decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (ed è scaricabile dal link a fondo pagina).

Riportiamo di seguito, per ragioni di sintesi, le PRINCIPALI misure previste per la zona gialla (nella quale è inserito il Veneto dal 26 aprile), arancione e rossa, a seguito dell'analisi effettuata dagli Uffici di Confcommercio Vicenza, sia del Decreto stesso, sia di ciò che rimane comunque in vigore per la sussistenza di norme antecedenti.

Va fin da subito detto che, grazie all'intervento di Confcommercio Veneto, la Regione del Veneto ha fornito un importante chiarimento in merito al servizio mensa all'interno dei locali che vi invitiamo a scaricare nel link a fondo pagina o a leggere nella sezione dedicata alle attività di somministrazione in zona gialla. Si consiglia di consultare nelle prossime ore questa pagina per eventuali aggiornamenti che dovessero nel frattempo intervenire.

ZONA GIALLA

Obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo l’isolamento rispetto a non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, nonché le linee guida
per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Dalle ore 22.00 alle 05.00 gli spostamenti sono consentiti solo per esigenze lavorative, di necessità o salute. E’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una sola volta al giorno e nei limiti di quattro persone ulteriori rispetto a quelli ivi già conviventi, nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione (completa) contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Alle persone munite della “certificazione verde” sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa (altrimenti possibili - al solito -  solo per lavoro, salute, necessità o rientro in propria residenza).

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

Obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.
Obbligo nei locali pubblici ed aperti al pubblico (quindi negli esercizi commerciali e pubblici esercizi) di esporre all’ingresso un cartello con numero massimo di persone ammesse (nel sito Confcommercio Vicenza è consultabile una pagina con i cartelli).

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO: si svolgono nel rispetto dei Protocolli e Linee Guida adottati dalla Conferenza delle Regioni ed a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale, gli ingressi in modo dilazionato e che sia impedito di sostare più del tempo necessario agli acquisti.

Nelle giornate festive e prefestive sono comunque chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistivi, tabacchi, edicole e librerie.

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE:

  1. sono consentite dalle 05.00 alle 22.00 le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio (ad esempio ristoranti, bar), con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore (dalle ore 22.00 alle ore 05.00). Si rimane comunque in attesa di ulteriori chiarimenti tramite le FAQ del Governo;
  2. il consumo al tavolo è consentito per una massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
  3. per quanto attiene al servizio al banco, il ministero dell'Interno ha trattato l'argomento nella sua circolare del 24 aprile scorso, ribadendo che il servizio al banco rimane possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all’aperto. In attesa di eventuali  FAQ del Governo sull’argomento, si ritiene che il Ministero abbia voluto ribadire, anche se con una formulazione non del tutto chiara, le finalità del Decreto, ossia che la consumazione debba comunque avvenire all’esterno anche se il servizio potrebbe avere luogo al banco (ipotesi probabilmente non molto ricorrente).
  4. è consentita senza limitazioni orarie la ristorazione negli alberghi ed in altre strutture ricettive a favore degli alloggiati;
  5. sono sempre consentite la ristorazione con consegna a domicilio fino alle ore 22.00, e la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Relativamente all'asporto, il ministero dell'Interno ha chiarito, con circolare del 7 maggio, che in zona gialla, anche per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina), la vendita per asporto è da ritenersi consentita fino alle 22.00 (fermo restando, in caso di vendita per asporto, il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze);
  6. continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.  In merito all’offerta del servizio mensa ed alla possibilità che lo stesso abbia luogo anche all’interno dei locali, si rimanda al chiarimento pubblicato nel sito della Regione Veneto sollecitato grazie all'intervento di Confcommercio Veneto, che ad ogni buon conto si allega a fondo pagina: "Nella relazione illustrativa del decreto legge si afferma: "Resta fermo quanto previsto dal dPCM in merito alle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che continuano ad essere consentite anche al chiuso". Per esercitare legittimamente questa possibilità, si ricorda che gli esercenti dovranno esibire in occasione dell'eventuale controllo il contratto stipulato con l'azienda e l'elenco dei dipendenti che fruiscono della mensa".
  7. devono essere rispettate le indicazioni contenute nelle Linee Guida per l'apertura delle attività economiche (si ricorda, ad esempio: l'obbligo di rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici; la disposizione dei tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti; la possibilità di attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate alcune indicazioni.

L’utilizzo delle sale interne per la somministrazione è previsto dal 1° giugno. E’ già stata rinnovata da FIPE la richiesta di anticipare sensibilmente tale previsione con una modifica al provvedimento, che può essere adottata dal Consiglio dei Ministri.

ALTRE ATTIVITÀ
Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Altresì vietate le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, le sagre ed analoghi eventi.

Dal 26 aprile consentiti spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto purchè svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.

Competizioni ed eventi sportivi. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

Sport di squadra, piscine, palestre. Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

Fiere, convegni e congressi. Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi.

Centri termali e parchi tematici e di divertimento. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali, le attività dei parchi tematici e di divertimento,  nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

ZONA ARANCIONE

Sono vietati gli spostamenti fuori comune di residenza/domicilio/abitazione (salvo esigenza lavorative, studio, salute, necessità o per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune). Dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti sono consentiti gli spostamenti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai confini (escluso verso i capoluoghi di provincia).

Il decreto 52/2021 prevede tuttavia l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione (completa) contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Alle persone munite della “certificazione verde” sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.

Dalle ore 22.00 alle 05.00 gli spostamenti sono consentiti solo per esigenze lavorative, di necessità o salute. E’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale, una sola volta al giorno e nei limiti di quattro persone ulteriori rispetto a quelli ivi già conviventi, nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo l’isolamento rispetto a non conviventi.

Obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2020.

Obbligo nei locali pubblici ed aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello con numero massimo di persone ammesse (nel sito Confcommercio Vicenza è consultabile una pagina con i cartelli).

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO: si svolgono nel rispetto dei Protocolli e Linee Guida adottati dalla Conferenza delle Regioni ed a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale, gli ingressi in modo dilazionato e che sia impedito di sostare più del tempo necessario agli acquisti.

Nelle giornate festive e prefestive sono comunque chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistivi, tabacchi, edicole e librerie.

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (consentiti: la consegna a domicilio, l’asporto fino alle ore 22.00 – ma solo fino alle 18.00 per i soggetti con codice Ateco prevalente 56.3 - con divieto di consumazione sul posto, la ristorazione per alloggiati negli alberghi).

ALTRE ATTIVITÀ
Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nonché le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Altresì vietate le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, le sagre, le fiere ed analoghi eventi.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live club e in altri locali.

Sospesi i convegni, congressi e gli altri eventi, nonché le palestre, piscine, centri natatori, centri benessere. Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo sussistenza di motivate ragioni. E’ fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

ZONA ROSSA

Alle limitazioni allo svolgimento delle attività già valide per la zona arancione, si aggiunge la chiusura degli esercizi commerciali, eccezion fatta per quelli considerati essenziali ed elencati nell'allegato scaricabile a fine pagina, e chiusura delle attività di servizio alla persona (come parrucchieri e barbieri), anche in questo caso fatta salva la possibilità  di apertura delle attività evidenziate nell'allegato.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione è confermata la chiusura, fatta salva la possibilità della consegna a domicilio, dell'asporto (fino alle 22 per le attività di ristorante e alle ore 18 per i bar).

Per scaricare ulteriore documentazione normativa, come l'elenco delle attivita commerciali aperte in zona rossa; l'elenco delle attività servizi alla persona aperte in zona rossa; il dPCM 2 marzo 2021 e i suoi allegati, le linee guida Conferenza delle Regioni e il modulo autocertificazione spostamenti, si rimanda a questa pagina.

 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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