• Home 
  • Norme 

COVID 19: LE LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA' DEL TERZIARIO

Le misure in vigore per le attivitą del dettaglio e i pubblici esercizi

sabato 09 ottobre 2021

ATTENZIONE: PER LE ULTIME NOVITA' SULL'APPLICAZIONE DEL GREEN PASS NELLA VARIE ZONE (Decreto 172 del 26.11.2021) VI RIMANDIAMO ALLA PAGINA DEDICATA CLICCANDO QUI.

A BREVE SI PROCEDERA' ALL'AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DI QUESTA PAGINA.

 

Riepiloghiamo di seguito, sinteticamente, le norme che le attività del commercio, turismo e servizi devono attualmente rispettare nelle varie fasce di rischio delle Regioni: bianca, gialla, arancione, rossa. Le indicazioni fornite risultano da una lettura e  integrazione della normativa attualmente in vigore (scaricabile dal link a fondo pagina), vale a dire il Decreto 105 del 23.07.2021 (convertito in legge), il Decreto 65 del 18 maggio 2021, il Decreto 52 del 22 aprile 2021 (modificato in sede di conversine in legge del Decreto 105/2021), il DPCM 2 marzo 2021.

GREEN PASS

A far data dal 6 agosto 2021, in zona bianca (ma anche in zona gialla, arancione o rossa, laddove i servizi e le attività sottoelencate siano consentiti), l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (maggiori informazioni sul Green Pass in questo articolo):

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso. Dunque, la disposizione non si applica per l’accesso ai tavoli all’aperto, né per il consumo al bancone al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

Il possesso della certificazione verde non è necessario per accedere alle strutture ricettive, ma è necessario per accedere ad alcuni servizi e attività accessorie all’attività ricettiva. A questo proposito va sottolineato che con la conversione in legge del DL 105/2021 è stato precisato che il green pass non serve per accedere ai servizi di ristorazione riservati agli alloggiati.

Rimane altresì ferma la disposizione di cui all’art. 8-bis del Decreto “Riaperture” che impone già oggi il possesso di una delle certificazioni verdi per i partecipanti alle feste conseguenti a cerimonie civili e religiose.

GREEN PASS E LAVORO

Dal 15 ottobre per lavorare negli uffici pubblici e nelle aziende private è obbligatorio il green pass, ovvero essere vaccinati, oppure avere il risultato negativo di un tampone o essere guariti dal Covid.

Il decreto nel quale è stato inserito tutto ciò (il n. 127 del 21.09.2021 seguito, per il settore privato al Dpcm 12.10.2021, scaricabili a fondo pagina) hanno validità fino al 31 dicembre 2021.

Maggiori informazioni in questo link.

CARTELLO INFORMATIVO
A seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di esibizione del Green Pass per il consumo al tavolo (al chiuso) nei pubblici esercizi, Confcommercio Vicenza ha predisposto un apposto cartello informativo che gli operatori del settore potranno - in via facoltativa - esporre all'ingresso del locale. Il cartello può essere scaricato CLICCANDO QUI o richiesto agli uffici dell'Associazione (tel. 0444 964300).

ESENZIONI

L’obbligo di esibire il green pass per l'accesso alle attività sopra elencate non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti (in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Tale regime è stato esteso anche alle  feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose (con la conversione in legge del DL 105/2021) grazie all'intervento di Fipe Confcommercio che aveva segnala l'incongruità della precedente normativa.

VERIFICHE (aggiornamento dell'11 agosto 2021)

Il Ministero dell’Interno, con Circolare n. 15350/117/2/1 del 10 agosto 2021 (scaricabile a fondo pagina), ha fornito maggiori disposizioni sul tema del controllo del Green Pass.

Il provvedimento del Viminale precisa che:

  • resta in capo ai soggetti identificati dall’art. 13, comma 2, del DPCM del 17 giugno scorso l’onere di verificare mediante l’App “Verifica c 19” il possesso da parte del cliente di una delle certificazioni verdi (o l'onere di verificare il possesso di documentazione equipollente prevista dalla norma);
  • il controllo sul documento di riconoscimento di cui all’art. 13, comma 4 del DPCM sopra citato, deve essere intesa come attività di accertamento avente natura discrezionale (come dimostra la precisazione “a richiesta dei verificatori”) che si renderà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, vale a dire, a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione;
  • il suindicato accertamento dovrà essere svolto in modo da garantire la riservatezza del singolo, nei confronti di terzi;
  • in caso di richiesta da parte del verificatore, l’avventore è tenuto ad esibire il documento di riconoscimento anche se il soggetto deputato al controllo non è un pubblico ufficiale;
  • qualora, a seguito di un controllo da parte delle forze di polizia o del personale di polizia municipale dovesse emergere che chi possiede la certificazione verde è persona diversa dall’intestatario della stessa, la sanzione di cui all’art. 13 del D.L. n. 52/2021, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente, risulterà applicabile esclusivamente nei confronti dell’avventore.

Sul tema "Verifica dell'identità del possessore di Green Pass" e sui documenti equipollenti, Fipe Confcommercio Vicenza ha emanato una circolare, scaricabile dall'area riservata ai soci (previo accesso con le credenziali) da questo link.

 

SANZIONI

In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.

SPOSTAMENTI

Il "certificato verde", ovvero l’appellativo in italiano del “green pass” europeo permetterà ai vaccinati e ai titolari di test molecolare negativo di tornare a spostarsi liberamente tra i Paesi dell’Unione Europea (più Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein) ed eventualmente tra regioni rosse o arancioni, oltre che per altre attività. Il Green Pass è stato istituito ufficialmente giovedì 17 giugno, con la firma dell'apposito Dpcm istitutivo da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi (scaricabile dal link a fondo pagina).

ZONA BIANCA

Vediamo da vicino quanto previsto dalla Zona Bianca, secondo le indicazioni che risultano da una lettura e  integrazione della normativa attualmente in vigore. Per le misure relative al Green Pass vi rimandiamo alla sezione dedicata.

In Zona Bianca non sono previsti limiti orari per gli spostamenti e conseguentemente anche i limiti di orari per l'apertura delle attività.

Continuano ovviamente ad applicarsi le misure anticontagio, come il distanziamento sociale e le mascherine. Queste ultime sono obbligatorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e all'aperto nelle situazioni in cui non sia possibile mantenere il distanziamento sociale o si verifichino assembramento o affollamento.

Per le attività c'è l'obbligo di rispettare i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche (ne parliamo anche in questo articolo). Permane l'obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.

Tra gli altri aspetti da considerare in "Zona Bianca" elenchiamo i seguenti:

  • obbligo di Green Pass per le attività ricomprese nel Decreto 105 del 23.07.2021 (vedi quanto riportato nella sezione GREEN PASS);
  • le attività dei servizi di ristorazione continuano ad essere soggette alle limitazioni previste dalla Linee Guida adottate dal Ministero della Salute il 29 maggio (ne parliamo anche in questo articolo) tra queste, ad ogni buon conto, ricordiamo: l’obbligo di mantenere l’apertura di porte, finestre e vetrate; la necessità di assicurare la separazione di 1 metro tra tavoli e tra persone che non possano godere di deroghe al distanziamento; l’obbligo di definizione di un numero massimo di presenze contemporanee all’interno dell’esercizio, raccomandare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per 14 giorni, ecc.
  • per quanto riguarda le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, queste sono consentite anche se svolte all’interno dei locali adibiti ad attività differenti (es.  le newslot nei pubblici esercizi).

Restano ovviamente possibili eventuali limitazioni emesse attraverso ordinanze regionali o comunali. Nello specifico, va ricordato, ad esempio, per il Comune di Vicenza, il divieto di consumo di alcol all'aperto, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, fatto salvo all'interno dei locali sede di pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione delle stesse o nelle aree concesse o adibite a plateatico. L'ordinanza è in vigore fino al 30 settembre  2021 compreso.

MISURE PER LE DISCOTECHE, SALE DA BALLO O LOCALI ASSIMILATI

A seguito della pubblicazione del Decreto 139 dell'8 ottobre 2021 (scaricabile dal link a fondo pagina), in zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sono consentite nel rispetto dei protocolli e linee guida (adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del decreto legge n.33 del 2020). L’accesso è consentito ai soli soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19[2]. La capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso.

Nei locali al chiuso dove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria e restano fermi gli obblighi di indossare la mascherina, ad eccezione del momento del ballo.

Salvo quanto sopra previsto per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, restano sospese.

MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SPETTACOLI PERTI AL PUBBLICO

A seguito della pubblicazione del Decreto 139 dell'8 ottobre 2021 (scaricabile dal link a fondo pagina), in zona bianca,  la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata e l’accesso è consentito solo ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati ad eventi e a competizioni sportivi (es concerti negli stadi o nei palazzetti) si applicheranno le disposizioni relative alla capienza previste per tali eventi, dal nuovo comma 2 dell’articolo 5 decreto Riaperture (di seguito illustrato).

In ogni caso, per gli spettacoli all’aperto, quando il pubblico vi accede, anche solo in parte, senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli Organizzatori producono all’autorità competente ad autorizzare l’evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida (adottate ai sensi dell’art. 1, co. 14 del decreto legge n.33 del 2020). Tale Autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all’articolo 80 del TULPS, che ne tiene conto ai  fini delle valutazioni di propria competenza, e al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale (di cui all’art. 20 della legge n.121 del 1981).

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste, gli spettacoli aperti al pubblico restano sospesi.

 

MISURE PER GLI EVENTI SPORTIVI

A seguito della pubblicazione del Decreto 139 dell'8 ottobre 2021 (scaricabile dal link a fondo pagina), in zona bianca, l’accesso agli eventi e competizioni sportivi è consentito solo ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso.

Le percentuali massime di capienza, sia in zona bianca che in zona gialla, si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportive. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base dei criteri definiti dal CTS.

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui sopra, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza del pubblico. 

CARTELLI

Ricordiamo che nel nostro sito  sono scaricabili  i cartelli realizzati dall’Associazione per ottemperare agli obblighi previsti. VAI ALLA PAGINA DEI CARTELLI

 

ZONA GIALLA

MISURE ANTICONTAGIO:

Obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo l’isolamento rispetto a non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (scaricabili dal link a fondo pagina).

Obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.

Obbligo di Green Pass per le attività ricomprese nel Decreto 105 del 23.07.2021 (vedi quanto riportato nella sezione GREEN PASS).

Obbligo di rispettare le Linee guida emesse dalla Conferenza delle regioni per lo svolgimento delle attività (vedi link a fondo pagina).


Obbligo nei locali pubblici ed aperti al pubblico (quindi negli esercizi commerciali e pubblici esercizi) di esporre all’ingresso un cartello con numero massimo di persone ammesse (nel sito Confcommercio Vicenza è consultabile una pagina con i cartelli).

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO: Le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi.

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE:

Le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei protocolli e linee guida sopra richiamati. Non sono previsti limiti di orario (se non quelli correttamente comunicati al Comune ed al pubblico), mentre il consumo al tavolo, al chiuso e all’aperto, è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto (a meno di specifiche Ordinanze Comunali che impongano il consumo solo all’interno dei plateatici dei bar).

Ll’accesso alle attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.

FESTE

Sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida.

Si ricorda, altresì, che l’accesso alle attività  è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

SALE DA BALLO

Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati

MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO

A seguito della pubblicazione del Decreto 139 dell'8 ottobre 2021 (scaricabile dal link a fondo pagina) in zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e l’accesso è consentito ai soli soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. Viene confermato, inoltre, che possono essere svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale;

MISURE PER GLI EVENTI SPORTIVI

A seguito della pubblicazione del Decreto 139 dell'8 ottobre 2021 (scaricabile dal link a fondo paginìa), in zona gialla, anche per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi,  si applicano le medesime condizioni previste  per gli spettacoli aperti al pubblico. Sono pertanto svolti solo con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito ai soli soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 35 per cento al chiuso.

MUSEI ED ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone.

Si ricorda, altresì, che l’accesso alle attività in esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

PISCINE, CENTRI NATATORI, PALESTRE, SPORT DI SQUADRA E CENTRI BENESSERE

Sono consentite le attività  delle piscine, dei centri natatori anche in impianti coperti, nonche le attività delle palestre. E’ consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto (è comunque interdetto l'uso di spogliatoi). se non diversamente stabilito dalle linee guida. Sono altresì consentite le attività  dei centri benessere

L’accesso alle piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19

IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI

E’ consentita l’apertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida

L'accesso  funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

 FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI

E’ consentito lo svolgimento di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, nonché di convegni e congressi

Si ricorda che l’accesso sagre e fiere, convegni e congressi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19

SAGRE

L’accesso alle sagre è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19

Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Sono consentite le attività  dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche: l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ

Sono  consentite le attività  di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente: l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

 

ZONA ARANCIONE

MISURE ANTICONTAGIO:

Obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo l’isolamento rispetto a non conviventi.

Obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2020.

obbligo di Green Pass per le attività ricomprese nel Decreto 105 del 23.07.2021 (vedi quanto riportato nella sezione GREEN PASS);

Obbligo nei locali pubblici ed aperti al pubblico di esporre all’ingresso un cartello con numero massimo di persone ammesse (nel sito Confcommercio Vicenza è consultabile una pagina con i cartelli).

SPOSTAMENTI:

Sono generalmente vietati gli spostamenti fuori comune di residenza/domicilio/abitazione (salvo esigenza lavorative, studio, salute, necessità o per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune). Dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti sono consentiti gli spostamenti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai confini (escluso verso i capoluoghi di provincia).

Dalle ore 22.00 alle 05.00 gli spostamenti sono consentiti solo per esigenze lavorative, di necessità o salute. E’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale, una sola volta al giorno e nei limiti di quattro persone ulteriori rispetto a quelli ivi già conviventi, nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO:

si svolgono nel rispetto dei Protocolli e Linee Guida adottati dalla Conferenza delle Regioni scaricabili dal link a fondo pagina (ne parliamo anche in questo articolo) ed a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale, gli ingressi in modo dilazionato e che sia impedito di sostare più del tempo necessario agli acquisti.

Nelle giornate festive e prefestive sono comunque chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistivi, tabacchi, edicole e librerie.

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE:

sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (consentiti: la consegna a domicilio, l’asporto fino alle ore 22.00 – ma solo fino alle 18.00 per i soggetti con codice Ateco prevalente 56.3 - con divieto di consumazione sul posto, la ristorazione per alloggiati negli alberghi).

ALTRE ATTIVITÀ:

Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nonché le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Altresì vietate le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, le sagre, le fiere ed analoghi eventi.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live club e in altri locali.

Sospesi i convegni, congressi e gli altri eventi, nonché le palestre, piscine, centri natatori, centri benessere. Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo sussistenza di motivate ragioni. E’ fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Per le misure relative al Green Pass vi rimandiamo alla sezione dedicata.

ZONA ROSSA

Alle limitazioni allo svolgimento delle attività già valide per la zona arancione, si aggiunge la chiusura degli esercizi commerciali, eccezion fatta per quelli considerati essenziali ed elencati nell'allegato scaricabile a fine pagina, e chiusura delle attività di servizio alla persona (come parrucchieri e barbieri), anche in questo caso fatta salva la possibilità  di apertura delle attività evidenziate nell'allegato.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione è confermata la chiusura, fatta salva la possibilità della consegna a domicilio, dell'asporto (fino alle 22 per le attività di ristorante e alle ore 18 per i bar).

Per le misure relative al Green Pass vi rimandiamo alla sezione dedicata.

LINEE GUIDA CONFERENZA REGIONI

Il Ministero della Salute in data 29 maggio ha adottato formalmente le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, così come elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, integrate ed approvate dal Comitato Tecnico Scientifico. Le lineee guida sono scaricabili dal link a fondo pagina, mentre una analisi specifica per le attività del commercio e turismo è stata realizzata dagli uffici di Confcommerico Vicenza (ne parliamo in questo articolo).

 

NEWS IMPRESE