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DECRETO SOSTEGNI, COME OTTENERE IL CONTRIBUTO

Le regole per l'erogazione, chi ha diritto all'agevolazione e come presentare domanda in via telematica (dal 30 marzo). Il supporto di Confcommercio Vicenza

mercoledì 24 marzo 2021
DECRETO SOSTEGNI, COME OTTENERE IL CONTRIBUTO

DECRETO SOSTEGNI, COME OTTENERE IL CONTRIBUTO
Fonte: Confcommercio nazionale

Con il Provvedimento del 23 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dell’istanza e le relative istruzioni di compilazione per il riconoscimento del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto “Sostegni”.

Come noto, il contributo è destinato a ristorare le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus e viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, che nell’anno 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Prima di vedere in estrema sintesi l’operatività del nuovo contributo, segnaliamo che per qualsiasi informazione e approfondimento i soci possono rivolgersi all’Ufficio Fiscale di Confcommercio Vicenza, che tramite Esac Spa potrà anche operare da intermediario abilitato prestando uno specifico servizio.

Chi ha diritto (e chi no) al contributo.

Come si diceva, il contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario Sono ammessi al contributo anche i lavoratori autonomi iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (ad esempio, CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, Casse Interprofessionali), in precedenza esclusi dal beneficio. Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Non possono beneficiare del contributo:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021);
  • i soggetti che hanno attivato la Partita IVA successivamente al 23 marzo 2021;
  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR,
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

A quanto ammonta il contributo.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 come di seguito indicato:

  • 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
  • 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
  • 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.

Il nuovo contributo spetta, in ogni caso, nella misura minima di mille euro per le persone fisiche e di 2mila euro per i soggetti diversi. L’importo massimo erogabile è invece, di 150mila euro.

Il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza.

Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei predetti requisiti sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate che curerà direttamente il processo di erogazione delle somme spettanti. L’Agenzia delle Entrate ha anche predisposto un’apposita Guida Operativa “Contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni” consultabile nel sito.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle Entrate dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.

Le richieste andranno inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante intermediario (ad esempio Esac Spa per Confcommercio Vicenza), avvalendosi:

  • della piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet;
  • di un software per la compilazione (realizzato in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento) e del canale telematico Entratel/Fisconline per l’invio.

In caso di errore, secondo quanto indicato nel provvedimento, è possibile presentare una nuova istanza, sempre nel periodo 30 marzo 2021 - 28 maggio 2021, nonché una rinuncia al modello precedentemente trasmesso da intendersi come rinuncia totale al contributo.

Erogazione del contributo e attività di controllo.

Il Provvedimento precisa che l’Agenzia delle Entrate può erogare il contributo spettante:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
  • mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Quest’ultima forma di erogazione, introdotta con il decreto “Sostegno”, può essere espressa dal beneficiario nell’istanza di richiesta del contributo, è irrevocabile e riguarda l’intero importo spettante.

Con riferimento ai controlli delle istanze da parte dell’Agenzia, il provvedimento distingue una prima fase di elaborazione con l’esecuzione di controlli “formali”, che termina con il rilascio della ricevuta di presa in carico e una seconda fase di controlli più approfonditi, nella quale avviene il riscontro dei dati indicati con le informazioni presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria. In caso positivo, la seconda fase si conclude con la ricevuta di accoglimento e l’emissione del mandato di pagamento o il riconoscimento del credito d’imposta.

Ogni fase può essere monitorata dal contribuente nella sezione “Ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Contributo a fondo perduto - Invii effettuati” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

In caso di beneficio non spettante, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero delle somme, irrogando le relative sanzioni e interessi.

Infine, il Provvedimento fornisce le indicazioni per la restituzione spontanea del contributo indebitamente percepito, demandando ad un’apposita risoluzione l’istituzione dei codici tributo da indicare nel modello F24.

 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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