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IL CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Torniamo a parlare di “Codice della Crisi” per capire cosa succede se la “Composizione negoziata” non va a buon fine

mercoledì 10 agosto 2022
IL CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO IL CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Concludiamo il nostro “viaggio” nel nuovo Codice della Crisi (ne abbiamo parlato qui e qui) parlando delle nuove disposizioni in materia di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, già disciplinato nell’ambito del  DL n. 118/2021.

Questa eventualità si verifica  nel caso in cui l’esperto incaricato della “Composizione negoziata della crisi” dichiari nella relazione finale che le trattative non hanno avuto esito positivo e che non risultano praticabili le soluzioni per il superamento della situazione di squilibrio.

A questo punto l’imprenditore può presentare una “proposta di concordato per cessione dei beniunitamente al piano di liquidazione e ai documenti di cui all’art. 39, D.Lgs. n. 14/2019, ossia:

  • dichiarazione dei redditi / IVA / IRAP dei 3 esercizi precedenti;
  • bilancio degli ultimi 3 esercizi;
  • relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
  • stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  • certificazione dei debiti fiscali, contributivi e dei premi INAIL;
  • elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali / personali sui beni, indicazione di tali beni e del titolo da cui sorge il diritto;
  • relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei 5 anni precedenti.

Il procedimento è semplificato in quanto non prevede la nomina del commissario giudiziale per il controllo sulla veridicità dei datti contabili e, in generale, per tutte le verifiche necessarie al giudizio di ammissibilità ed alla relazione di cui all’articolo 172 della legge fallimentare. Sono poi omesse la fase di ammissione e la fase del voto dei creditori sul presupposto che la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e la non percorribilità di altre soluzioni sia stata esaminata dall’esperto indipendente e rappresentata nella relazione finale che chiude la composizione negoziata e sull’ulteriore presupposto che i creditori siano stati interessati ed informati nel corso delle trattative.

La proposta di concordato semplificato va presentata entro 60 giorni dalla comunicazione all’imprenditore della relazione finale da parte dell’esperto.
La richiesta di omologazione del concordato è effettuata con ricorso presentato al competente Tribunale. Quest’ultimo, dopo la verifica dei requisiti per l’accesso alla procedura, nomina un ausiliario (ex art. 68, C.p.c). il cui parere, unitamente alla proposta e alla relazione finale dell’esperto, devono essere comunicati dal debitore ai creditori (se possibile, a mezzo PEC).
Tra la data della comunicazione e quella dell’udienza di omologazione (fissata dal Tribunale) devono decorrere almeno 45 giorni. Nel termine (perentorio) di 10 giorni prima dell’udienza i creditori e qualsiasi altro interessato possono costituirsi, proponendo opposizione all’omologazione. Il Tribunale procede all’omologazione se è verificata: la regolarità del contradditorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione e se è rilevato che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e assicura un’utilità a ciascun creditore.

L’omologazione è disposta con Decreto motivato, immediatamente esecutivo, nell’ambito del quale è nominato il liquidatore. Nel caso in cui il piano di liquidazione comprenda un’offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell’azienda / ramo d’azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale verifica l’assenza di soluzioni migliori sul mercato e dà esecuzione all’offerta.
Se il piano di liquidazione prevede che l’offerta deve essere accettata prima dell’omologazione, alla relativa esecuzione provvede l’ausiliario dopo aver verificato l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, previa autorizzazione del Tribunale.

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