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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI AMPLIA L’USO DEL SUPER GREEN PASS ED ELIMINA LA QUARANTENA PER I VACCINATI

Approvato un nuovo decreto-legge “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e la sorveglianza sanitaria”

giovedì 30 dicembre 2021
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI AMPLIA L’USO DEL SUPER GREEN PASS ED ELIMINA LA QUARANTENA PER I VACCINATI IL CONSIGLIO DEI MINISTRI AMPLIA L’USO DEL SUPER GREEN PASS ED ELIMINA LA QUARANTENA PER I VACCINATI

Il Consiglio dei ministri ha approvato mercoledì 29 dicembre un altro decreto legge che contiene ulteriori misure per contrastare il fortissimo incremento di nuove infezioni da Covid-19, che si sta registrando in Italia. Ad esso ne seguirà un altro che sarà discusso già nei primi giorni dell’anno.

In particolare, il decreto del 29 dicembre interviene estendendo l’obbligo di green pass rafforzato (il “super green pass” che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione), sulle quarantene per i vaccinati e sulle capienze negli impianti sportivi. Vediamo il contenuto in sintesi.

 

GREEN PASS RAFFORZATO
Ricordiamo che il Green pass Rafforzato (Super green pass) è la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19.

Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza viene esteso l’utilizzo del “Super green pass” a:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste nell’ambito di cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centri culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
  • tutti i mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale o regionale.

 

QUARANTENE
In sintesi, le nuove regole per la quarantena consentono a chi ha già fatto la dose booster di vaccino (la terza o la seconda per chi aveva fatto il monodose Johnson&Johnson) o a chi ha completato la seconda dose entro 4 mesi di non autoisolarsi, ma di passare attraverso un test Covid solo in caso di sintomi.

La quarantena di 10 giorni resta quindi, sostanzialmente, da attuare solo per i non vaccinati.

Il decreto prevede che, chi ha avuto contatti stretti con persone positive non deve stare in quarantena se:

  • ha ricevuto la dose di richiamo;
  • il contatto è avvenuto entro 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario (le prime due dosi). Se i 120 giorni sono passati e si è in attesa della dose booster i giorni di quarantena scendono da 7 a 5.
  • il contatto è avvenuto entro 120 giorni dalla guarigione.

Per dieci giorni, però, si dovrà indossare una mascherina di tipo FFP2 e, solo in caso di sintomi, bisognerà effettuare un test antigenico rapido o molecolare cinque giorni dopo l’ultimo contatto.

Per uscire dalla quarantena o dall’auto-sorveglianza bisognerà essere negativi a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati. In quest’ultimo caso bisognerà trasmissione all’Asl di appartenenza il relativo referto.

COSA SIGNIFICA CONTATTO STRETTO?
Ricordiamo cosa si intende per contatto stretto.

È ritenuto un “contatto stretto”:

  • la persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19.
  • La persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (per esempio la stretta di mano).
  • La persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati).
  • La persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti.
  • La persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso Covid-19 in assenza di dispositivi di protezione idonei. Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) raccomandati o mediante l'utilizzo di Dpi non idonei.
  • Una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.
  • Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

CAPIENZE IMPIANTI SPORTIVI
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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