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IL DIRITTO ALLA “RIPARAZIONE”

Un recente decreto legislativo apporta modifiche al Codice del consumo. Vediamo da vicino le principali disposizioni

giovedì 15 ottobre 2026
IL DIRITTO ALLA “RIPARAZIONE” IL DIRITTO ALLA “RIPARAZIONE”

Il decreto legislativo 26 settembre 2026, n. 176 – la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 22 ottobre 2026 - ha dato attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle norme comuni che promuovono la riparazione dei beni.

Il provvedimento riguarda, nuovamente, il Codice del consumo introducendo una nuova disciplina dedicata alla riparazione dei beni e modificando alcune disposizioni in materia di garanzia legale di conformità (sul tema abbiamo parlato, riguardo i recenti interventi in materia di Greewashing, vedasi nostro articolo qui e di Avviso Armonizzato ed Etichetta sulle Garanzie, di cui abbiamo parlato in un video e in un recente articolo).
In particolare, l’articolo 1 del decreto introduce, nella parte IV del Codice, il nuovo Titolo II-bis, “Della riparazione dei beni” (artt. 127-bis e seguenti), nonché due nuovi allegati, II-novies e II-decies, rispettivamente relativi al Modulo europeo di informazioni sulla riparazione e all’elenco degli atti giuridici dell’Unione europea che stabiliscono specifiche di riparabilità.

La nuova disciplina si applica alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in presenza di difetti che si verifichino o si manifestino al di fuori della responsabilità del venditore, prevista dall’articolo 133 del Codice del consumo. 
L’obbligo di riparazione a carico del fabbricante riguarda esclusivamente i beni e i casi per i quali la normativa europea richiamata nell’allegato II-decies prevede specifiche di riparabilità (es. lavastoviglie, lavatrici, aspirapolvere, cellulari, ecc) e opera su richiesta del consumatore, salvo che la riparazione sia impossibile. 
Il fabbricante può affidare l’intervento a terzi per adempiere a tale obbligo.

Il decreto disciplina inoltre il Modulo europeo di informazioni sulla riparazione, che i riparatori possono mettere a disposizione dei consumatori, e introduce obblighi informativi a carico del fabbricante e, ove previsto, del rappresentante autorizzato, dell’importatore o del distributore, tenuti a rendere facilmente accessibili, in modo chiaro e comprensibile, le informazioni sui servizi di riparazione offerti.

Sono altresì previste disposizioni relative alla piattaforma online europea per la riparazione e alla sua sezione nazionale, alla quale potranno registrarsi, una volta attivata, riparatori, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi destinati al ricondizionamento e iniziative di riparazione partecipativa. Il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) svolgerà le funzioni di punto di contatto nazionale con la Commissione europea.

Sono inoltre previste specifiche misure di informazione dei consumatori, attraverso apposite sezioni dei siti istituzionali del MIMIT, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e del portale del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. 
La disciplina introduce, poi, una nullità di protezione per gli accordi diretti a escludere o modificare i diritti riconosciuti ai consumatori, nonché un regime sanzionatorio amministrativo per le violazioni degli obblighi previsti dal nuovo titolo, affidando all’AGCM i relativi poteri di accertamento e intervento.

Il decreto modifica anche alcune disposizioni del Codice del consumo in materia di garanzia legale di conformità, al fine di rafforzare il ruolo della riparazione quale rimedio per il ripristino della conformità dei beni.

In particolare:

  • viene inclusa la “riparabilità” tra i requisiti oggettivi di conformità dei beni al contratto (art.129);
  • qualora il venditore effettui una riparazione per ripristinare la conformità del bene, il periodo di responsabilità del venditore è esteso, una sola volta, di dodici mesi (art.133);
  • prima di procedere al ripristino della conformità, il venditore deve informare il consumatore della facoltà di scegliere tra riparazione e sostituzione, nonché dell’eventuale estensione del periodo di responsabilità (art.135-bis);
  • durante la riparazione, il venditore può fornire un bene sostitutivo, anche ricondizionato, e, su richiesta del consumatore, può adempiere all’obbligo di sostituzione mediante la consegna di un bene ricondizionato (art.135-ter).

Il provvedimento aggiorna, inoltre, il quadro dei poteri di vigilanza e sanzionatori dell’AGCM in materia di garanzia legale di conformità e garanzie commerciali, prevedendo l’introduzione dell’articolo 135-vicies-quater del Codice del consumo.

L’articolo 2 del decreto istituisce, infine, presso il MIMIT, l’Osservatorio nazionale sulla riparazione, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del settore della riparazione dei beni acquistati dai consumatori, monitorare l’andamento e favorire il coordinamento tra gli attori sociali e istituzionali nel monitoraggio degli effetti del recepimento della Direttiva (UE) 2024/1799. L’Osservatorio resterà operativo fino alla fase di revisione della Direttiva stessa.

Si ricorda che le modifiche introdotte si applicano già ai contratti conclusi a decorrere dal 31 luglio 2026.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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